Cassazione Penale, Sentenza n. 6340/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato sull'erronea applicazione degli articoli 157 e 161 c.p. e 129 c.p.p., sostenendo il mancato proscioglimento per prescrizione maturata prima della sentenza di appello in relazione al reato previsto dall'art. 474 c.p. (capo B), commesso il 22/11/2014. Si lamentava che alla data della sentenza di secondo grado il reato fosse già estinto per prescrizione in assenza di cause di sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 c.p., ritenuto estinto per prescrizione maturata alla data del 22/05/2022. Conseguentemente è stata eliminata la pena relativa a quel capo (mesi 1 di reclusione ed euro 50,00 di multa) e l'aumento di pena riconosciuto in continuazione nella misura corrispondente. Per il resto la sentenza di merito non è stata riformata dalla Cassazione nella parte non impugnata.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Riguarda il reato contestato al capo B; la Corte ha ritenuto che tale reato fosse estinto per prescrizione alla data del 22/05/2022, con conseguente annullamento della condanna per quel capo.
art. 648 cod. pen. e art. 61 n. 2 cod. pen.
Riguardano il/i reato/i indicato/i al capo A e il cumulo/continuazione; tali profili sono rimasti sostanzialmente confermati in sede di merito e non sono stati annullati dalla Cassazione con riferimento al capo B escluso per prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione del reato; il ricorso deduceva una errata valutazione del decorso della prescrizione, mentre la Cassazione ha ritenuto che la prescrizione si fosse già perfezionata alla data indicata.
art. 161 cod. pen.
Norme collegate all'estinzione del reato e degli effetti penali; la valutazione ha portato alla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Rilevante in tema di decisione di proscioglimento o annullamento per prescrizione; il ricorso segnalava il mancato proscioglimento per prescrizione, che la Cassazione ha invece disposto.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta e alla gestione del procedimento con contraddittorio scritto a causa delle disposizioni emergenziali; rileva come profilo procedurale, non sostanziale, della trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Se, alla data della pronuncia di merito (anche d'appello), un reato è già estinto per prescrizione e non sono intervenute cause di sospensione, il giudice deve dichiarare l'estinzione e il relativo proscioglimento/annullamento; la Cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza relativa al reato prescritto.
- Quando uno dei reati facenti parte di un vincolo di continuazione si estingue per prescrizione, va eliminata la pena relativa a quel reato e va rideterminato l'aumento di pena in continuazione nella misura corrispondente all'elemento estinto.
- La parte resistente (giudice di merito o pubblico ministero) deve verificare d'ufficio la sussistenza della prescrizione se emergente dagli atti; il difensore può e deve far valere in cassazione la mancata applicazione della prescrizione da parte del giudice di merito.
- La data di maturazione della prescrizione va calcolata con attenzione tenendo conto di eventuali cause di sospensione o interruzione: in assenza di tali cause, il decorso ordinario porta all'estinzione che il giudice deve rilevare.
- I profili procedurali (es. trattazione con contraddittorio scritto ex norme emergenziali) non incidono sul merito della valutazione della prescrizione, che resta questione di diritto sostanziale da valutare sulla base delle date e delle norme applicabili.
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