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Sentenza

Sentenza del 26/05/2015 n. 1194 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO -- Giurisdizione - Impugnazione degli atti esecutivi - Giurisdizione del giudice tributario - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un verbale di pignoramento mobiliare eseguito il 29 gennaio 2013, chiedendo la nullità o illegittimità del pignoramento e delle cartelle di pagamento presupposte. Ha dedotto, tra l'altro, l'omessa o irregolare notificazione delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, la violazione degli articoli 479 e 617 c.p.c., degli articoli 6 e 7 della legge n. 212/2000, dell'articolo 25 e dell'articolo 50 del d.P.R. n. 602/1973, nonché la decorrenza dei termini di riscossione. Equitalia ha eccepito il difetto di giurisdizione tributaria, sostenendo che il pignoramento fosse un atto dell'esecuzione forzata, e ha contestato anche la giurisdizione sui crediti non tributari.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, compensando le spese. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto errata tale decisione: benché il pignoramento, in quanto atto esecutivo, sia normalmente devoluto al giudice ordinario, nel caso concreto l'oggetto sostanziale della controversia riguardava la validità, l'efficacia e la notificazione delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, atti prodromici e tributari. Pertanto, la giurisdizione tributaria sussiste per i carichi tributari, mentre eventuali crediti non tributari possono rientrare nella giurisdizione di altro giudice. La CTR ha rimesso la causa alla CTP di Bari ai sensi dell'articolo 59 del d.lgs. n. 546/1992, affinché esamini singolarmente le contestazioni sulle cartelle, verifichi le notifiche e decida anche sulle spese. Non è stata ancora pronunciata una decisione definitiva sulla fondatezza delle pretese tributarie o sulla validità concreta del pignoramento.

Norme richiamate

  • Articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

    La norma esclude dalla giurisdizione tributaria gli atti esecutivi successivi alla cartella o all'intimazione, ma non sottrae al giudice tributario le controversie sulla validità e notificazione delle cartelle e degli atti prodromici.

  • Articolo 19 d.P.R. n. 602/1973

    L'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario non limita, ai fini della giurisdizione, la portata dell'articolo 2 del d.lgs. n. 546/1992.

  • Articolo 57 d.P.R. n. 602/1973

    La disposizione limita alcune opposizioni esecutive previste dal codice di procedura civile e distingue le questioni sulla regolarità formale e notificazione del titolo, attribuite al giudice tributario, dalle altre questioni esecutive, devolute al giudice ordinario nei limiti di legge.

  • Articolo 50 d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina l'intimazione di pagamento quale atto prodromico all'esecuzione forzata e, quando riguarda tributi, la relativa impugnazione appartiene alla giurisdizione tributaria.

  • Articolo 59, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 546/1992

    Quando il giudice d'appello riconosce la giurisdizione negata dal giudice di primo grado, deve rimettere la causa a quest'ultimo affinché esamini il merito.

  • Articolo 24 della Costituzione

    La necessità di individuare un giudice competente deriva anche dal diritto di difesa: il contribuente deve poter contestare il primo atto con cui la pretesa tributaria viene concretamente portata a sua conoscenza.

  • Articoli 479, 615 e 617 c.p.c.

    Sono richiamati con riferimento alla notificazione del titolo e alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi; la loro applicazione deve essere coordinata con la disciplina speciale della riscossione tributaria.

  • Articolo 6 legge n. 212/2000

    È stato invocato dalla contribuente in relazione agli obblighi di informazione e notificazione degli atti fiscali, ma la sentenza non decide nel merito la sua concreta violazione.

  • Articolo 7 legge n. 212/2000

    È stato richiamato per contestare la legittimità e il contenuto degli atti della riscossione; anche su questo profilo la CTR rimette la valutazione alla CTP.

Massime di principio

  • Per stabilire la giurisdizione non è decisivo il nome formale dell'atto impugnato, ma l'oggetto sostanziale della contestazione.
  • Se si contesta esclusivamente l'attività materiale o la regolarità dell'esecuzione forzata successiva a una cartella regolarmente notificata, la controversia appartiene normalmente al giudice ordinario dell'esecuzione.
  • Se invece il pignoramento è il primo atto conosciuto dal contribuente e si contestano l'omessa o irregolare notificazione, la validità o l'efficacia delle cartelle o delle intimazioni presupposte, la controversia sui crediti tributari rientra nella giurisdizione tributaria.
  • La giurisdizione deve essere verificata separatamente per ciascun carico: i crediti tributari spettano al giudice tributario, mentre i crediti non tributari possono richiedere il giudice competente secondo la loro natura.
  • Il riconoscimento della giurisdizione tributaria non comporta automaticamente l'annullamento del pignoramento: il giudice deve ancora accertare se le notifiche siano valide, se i termini siano rispettati e se sussistano gli altri vizi denunciati.

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