Cassazione Civile, Ordinanza n. 08769/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente pubblico dell'Agenzia delle Entrate aveva partecipato a una procedura selettiva per sviluppi economici all'interno delle aree, disciplinata da un accordo sindacale integrativo del 1° dicembre 2010. Nella graduatoria finale non gli era stato attribuito il punteggio aggiuntivo di due punti previsto per i titolari di diploma universitario o abilitazione specifica post diploma, con conseguente collocazione in posizione non utile. Il lavoratore chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del mancato riconoscimento del punteggio, la riformulazione della graduatoria, il riconoscimento della progressione economica orizzontale e il pagamento delle somme non percepite. In cassazione deduceva: 1) violazione del CCNL comparto agenzie fiscali, sostenendo che l'amministrazione non potesse individuare unilateralmente, con linee guida successive all'avvio della procedura, i titoli specifici senza accordo sindacale; 2) nullità della sentenza per omesso esame delle censure relative agli artt. 35 d.lgs. 165/2001 e 3, 97 Cost., lamentando una procedura contraria a buona fede, imparzialità e trasparenza; 3) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto di motivazione e mancata comunicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi; 4) omesso esame della tardività di alcuni documenti prodotti dalla controparte e del diverso trattamento del suo titolo in una successiva procedura del 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la corte territoriale aveva deciso non sulla legittimità delle linee guida dell'Agenzia in sé, ma sull'interpretazione dell'accordo sindacale integrativo del 1° dicembre 2010: secondo tale interpretazione, il requisito della "specificità" non ricomprendeva l'abilitazione del ricorrente, in quanto non attinente alle attività e competenze dell'amministrazione interessata. La cassazione ha osservato che il ricorrente avrebbe dovuto censurare specificamente l'interpretazione contrattuale ai sensi degli artt. 1362 c.c. e ss., indicando i canoni ermeneutici violati e le clausole rilevanti; non avendo ciò fatto, su tale interpretazione si è formato il giudicato. Irrilevanti, quindi, le doglianze sulla tabella B e sui documenti depositati, perché non incidevano sulla ratio decidendi. La Corte ha inoltre rilevato che il diverso punteggio attribuito in una procedura del 2015 non era dirimente, non essendo chiarito se vi si applicasse ancora lo stesso accordo. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese degli intimati; è stata dichiarata altresì la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 83, commi 6, 7 e 8, CCNL comparto agenzie fiscali
La clausola contrattuale va letta secondo il significato attribuito alla nozione di "specifica" nell'accordo integrativo; l'amministrazione non è censurabile se l'interpretazione adottata è coerente con tale contenuto.
art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità della procedura selettiva, ma ritenuto non decisivo perché la questione centrale era l'interpretazione dell'accordo sindacale.
art. 3 Cost.
Invocato per contestare disparità di trattamento e irragionevolezza della procedura, ma la censura è stata ritenuta infondata per mancata critica specifica dell'interpretazione contrattuale.
art. 97 Cost.
Invocato in relazione a imparzialità e trasparenza della procedura, ma la Corte ha escluso che la decisione impugnata si fondasse su violazioni di tali principi.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione riconducibile alla corretta interpretazione del regolamento contrattuale.
artt. 1362 c.c. e ss.
Costituiscono il corretto parametro di censura quando si contesta l'interpretazione di un accordo contrattuale; il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la violazione dei canoni ermeneutici e indicarne specificamente il contenuto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato, se dovuto.
legge n. 228 del 2012
Richiamata come legge modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda sull'interpretazione di un accordo collettivo o integrativo, il ricorso per cassazione deve attaccare specificamente tale interpretazione, deducendo la violazione dei canoni ermeneutici e indicando le clausole rilevanti; non basta censurare provvedimenti applicativi o interpretativi successivi dell'amministrazione.
- Le doglianze su documenti, produzioni tardive o trattamenti adottati in procedure diverse sono irrilevanti se non incidono sulla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- La censura di motivazione apparente o di violazione dell'art. 132 c.p.c. non è fondata quando il giudice di merito ha espresso una motivazione coerente e comprensibile, ancorata all'interpretazione del titolo regolatore del rapporto.
- In presenza di una lettura dell'accordo contrattuale ritenuta corretta dal giudice di merito, la mera allegazione di una diversa prassi amministrativa successiva non è sufficiente a scalfire la decisione, se non è dimostrata l'applicabilità dello stesso criterio negoziale.
- Se nessuna delle parti intimate svolge difese, può non esservi statuizione sulle spese, fermo restando l'accertamento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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