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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1141/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per bancarotta semplice documentale (artt. 224 e 217, comma 2, r.d. n. 267/1942) in qualità di amministratore unico della S.R.L. CLEAN RENT GROUP. Sono stati articolati 9 motivi di ricorso, in sintesi: 1) censura della motivazione circa la durata dell'inosservanza contabile rispetto al triennio anteriore al fallimento (sosteneva che la sua amministrazione era "sotto-soglia"); 2-3) doglianze sull'elemento soggettivo, sostenendo che l'omessa tenuta delle scritture richiederebbe al più colpa e non dolo, con riferimento alla natura mista dell'art. 217 e alla diversificazione delle fattispecie; 4-5) contestazione dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 7-9) eccessività della pena e mancanza di motivazione circa la durata delle pene accessorie. Il ricorrente ha inoltre prospettato che fosse plausibile che fosse una "testa di legno" e che la società fosse strumentalizzata da altri, sostenendo che la condotta fosse al più colposa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato l'assunto che la condotta debba aver coperto l'intero triennio: l'uso di "durante" nella norma consente di punire anche omissioni parziali nel triennio e la giurisprudenza è costante in tal senso. I motivi relativi all'elemento soggettivo sono stati considerati aspecifici e manifestamente infondati; la Cassazione ha osservato la presenza di una doppia conforme e la legittima valutazione di merito che ha rilevato elementi indicativi del dolo (mancata consegna delle scritture nonostante la convocazione prefalimentare, assenza di bilanci e dichiarazioni IVA 2014-2016, dichiarazioni d'intento ritenute artefatte, rilevanti acquisti di prodotti petroliferi in regime di non imponibilità, repentina modifica dell'oggetto sociale). Sul tema dell'art. 131-bis c.p. la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito: il giudice ha fatto una valutazione complessiva delle modalità della condotta e del danno/pericolo; è sufficiente il rilievo negativo di uno dei criteri previsti per escludere la particolare tenuità. La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e le censure sulla determinazione della pena sono state rigettate come generiche o non consentite in sede di legittimità, e la discrezionalità del giudice del merito nella determinazione della pena è stata ritenuta adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 217, comma 2

    la stessa pena si applica al fallito che durante i tre anni precedenti alla dichiarazione del fallimento [...] non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta

    La Corte interpreta la locuzione "durante i tre anni" nel senso che la condotta punibile può essersi realizzata anche solo in parte nel triennio anteriore al fallimento; non è richiesta la copertura integrale del periodo

  • D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 323, comma 2

    riproduzione normativa dell'art. 217 comma 2 r.d. n. 267/42

    Continuità normativa con la formulazione testuale storica; la stessa interpretazione applicabile a fini di configurazione del reato documentale

  • Codice penale, art. 131-bis

    la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità

    La valutazione della particolare tenuità è complessiva e riguarda le modalità della condotta oltre all'entità del danno; il giudice può escludere la causa di non punibilità se anche uno solo dei criteri risulta negativamente valutato

  • Codice penale, art. 133

    criteri per la determinazione della pena

    La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito che può motivare riferendosi ai criteri dell'art. 133 anche con formule generali (es. "pena congrua") salvo che la pena non sia di gran lunga superiore alla media

  • Legge fallimentare, art. 224

    riferimento alla fattispecie di bancarotta (articolazioni della responsabilità)

    norma quadro che disciplina le diverse fattispecie di bancarotta; richiamata quale cornice normativa del reato contestato

  • Art. 15 legge fallimentare (convocazione prefalimentare)

    norma che disciplina la convocazione e l'informazione del soggetto prefallimentare

    La mancata produzione di documentazione nonostante la convocazione informativa costituisce elemento rilevante per la valutazione del dolo da parte del giudice

  • Art. 219 legge fallimentare

    riferimento alle aggravanti/attenuanti specifiche in materia fallimentare

    Le massime sulla quantificazione del danno riferite ad aggravanti/attenuanti di bancarotta non sono sovrapponibili ai criteri per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; si tratta di valutazioni distinte

  • Cass. SS.UU. n. 13681/2016 (Tushaj)

    principi sulla valutazione della tenuità del fatto in termini di modalità della condotta

    Citata per richiamare che il giudizio sulla particolare tenuità richiede valutazione complessiva delle modalità della condotta e non solo della mera entità del danno

Massime di principio

  • La locuzione "durante i tre anni precedenti" nella norma sulla bancarotta documentale deve intendersi in senso non necessariamente continuativo: omissioni parziali nella tenuta delle scritture nel triennio possono integrare il reato.
  • La bancarotta documentale semplice è una fattispecie a forma mista: l'elemento soggettivo può essere dolo o colpa; la presenza di false attestazioni, di occultamento documentale e di un vantaggio economico collegabile all'omissione può giustificare la ricostruzione del dolo.
  • In sede di Cassazione sono inammissibili i motivi generici o la mera richiesta di rinnovata valutazione del merito dei fatti; i motivi devono essere specifici e di diritto, non una riproposizione dei rilievi già disattesi in appello.
  • Per il riconoscimento dell'esimente di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è necessaria una valutazione complessiva: il giudice può escluderla sulla base delle modalità della condotta anche se il danno economico non appare proporzionalmente elevato.
  • La determinazione della pena e delle pene accessorie rientra in ampia discrezionalità del giudice di merito; censure indeterminate sull'eccessività della pena sono difficilmente accolte in cassazione senza una spiegazione dettagliata di illogicità o sproporzione.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e, in caso di inammissibilità riconducibile a colpa, del versamento di una somma alla cassa delle ammende; i ricorsi infondati o reiterativi comportano conseguenze economiche.

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