Cassazione Civile, Ordinanza n. 03080/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione contro un decreto prefettizio di espulsione. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 18 d.P.R. 445/2000, sostenendo la nullità del decreto di espulsione perché notificato in mera copia fotostatica, quasi illeggibile, priva di attestazione di conformità all'originale. Ha contestato la qualificazione dell'atto come semplice atto amministrativo suscettibile di sanatoria ex art. 21-octies L. 241/1990, richiamando la natura incidente sulla libertà personale dell'espulsione. Con il secondo motivo ha dedotto omessa pronuncia e violazione degli artt. 13, commi 2, 4 e 5, 32 e 35 d.lgs. 286/1998, oltre al principio di non refoulement, all'art. 8 CEDU e all'art. 5 della direttiva rimpatri, lamentando che il giudice di pace non si fosse pronunciato sulla dedotta inespellibilità per vita privata e familiare e per la pendenza di un trattamento sanitario/progetto di procreazione assistita, nonché sulla presenza della moglie in Italia.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo nullo il decreto di espulsione perché comunicato in mera fotocopia libera priva di attestazione di conformità all'originale. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 21-octies L. 241/1990 e del principio di raggiungimento dello scopo, osservando che il decreto di espulsione non è un atto processuale e che la tempestiva opposizione dello straniero non sana il vizio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando la nullità del decreto di espulsione. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione immediata, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione rimessa al giudice competente.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come vizio denunciato per violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
art. 13 d.lgs. 286/1998
è la norma posta a fondamento della necessaria comunicazione/formalità del decreto di espulsione.
art. 18 d.P.R. 445/2000
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità dell'attestazione di conformità della copia notificata.
art. 21-octies L. 241/1990
ritenuto non applicabile al decreto di espulsione, perché il provvedimento non è un atto processuale e il vizio di comunicazione non è sanato dal raggiungimento dello scopo.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia del giudice di pace.
art. 13 d.lgs. 286/1998
richiamato nel secondo motivo in relazione alle cause e ai limiti dell'espulsione.
art. 32 d.lgs. 286/1998
richiamato nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 35 d.lgs. 286/1998
richiamato nel secondo motivo, in relazione alla pendenza di trattamento sanitario.
art. 19 d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente per il principio di non refoulement e i limiti all'espulsione.
art. 8 CEDU
richiamato dal ricorrente a tutela della vita privata e familiare.
art. 5 direttiva rimpatri
richiamato dal ricorrente per i limiti al rimpatrio espulsivo.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
richiamato per la necessità di considerare natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
richiamato per la valutazione dei vincoli familiari ai fini dell'espulsione.
art. 142 d.lgs. 115/2002
richiamato per affermare che, nel giudizio avverso il provvedimento di espulsione, onorario e spese del difensore sono a carico dell'erario.
art. 82 d.lgs. 115/2002
richiamato per la liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83 d.lgs. 115/2002
richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione in caso di cassazione.
art. 84 d.lgs. 115/2002
richiamato per l'opposizione ai provvedimenti di liquidazione.
art. 133 d.lgs. 115/2002
escluso che si applichi alla soccombenza di un'Amministrazione statale nel caso di parte ammessa al patrocinio.
Massime di principio
- Il decreto di espulsione dello straniero è nullo quando sia notificato in mera copia libera o informale priva dell'attestazione di conformità all'originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato.
- L'eventuale raggiungimento dello scopo della notificazione non sana il vizio di comunicazione del decreto di espulsione, poiché non si tratta di atto processuale e non opera la sanatoria propria dell'art. 21-octies L. 241/1990.
- La conformità all'originale può risultare anche da prassi di ufficio o dalla consegna dell'atto in originale, ma se il giudice di merito accerta che è stata consegnata soltanto una fotocopia libera, il decreto deve essere dichiarato nullo.
- Quando il ricorso è accolto per un vizio assorbente che determina la nullità del decreto di espulsione, restano assorbite le ulteriori censure relative ai limiti sostanziali dell'espulsione e all'omessa pronuncia su vita familiare o ragioni sanitarie.
- Nel giudizio avverso il provvedimento di espulsione, se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dei compensi e delle spese del difensore segue la disciplina speciale del d.lgs. 115/2002 e non una condanna immediata alle spese nei confronti dello Stato.
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