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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35335/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte Militare d'Appello di Roma che confermava la condanna del Tribunale Militare di Roma per i reati di violata consegna e abbandono di posto (con aggravanti del grado e del servizio armato, e per Vernarelli ulteriore aggravante per responsabilità verso inferiore). Pantaloni era stato condannato a 8 mesi di reclusione e Vernarelli a 9 mesi con concessione di benefici. Hanno denunciato due motivi: (1) vizio di motivazione sotto il profilo probatorio (art. 192 c.p.p. e art. 111 Cost.), lamentando che la Corte non abbia adeguatamente valutato e confrontato le dichiarazioni testimoniali, avendo preferito la versione del testimone Toppetti rispetto a quella del finanziere Lopo senza adeguata motivazione; (2) vizio di motivazione nella dosimetria della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 132, 133, 62-bis c.p. e art. 27 Cost.), sostenendo che la Corte abbia indebitamente valorizzato una precedente vicenda non definitiva (o una condanna poi riformata) e argomentazioni di natura morale per negare le attenuanti.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato: i ricorrenti non hanno indicato errori logico-giuridici specifici ma hanno proposto una diversa lettura delle prove contestando astrattamente la valutazione di attendibilità che aveva privilegiato Toppetti rispetto a Lopo; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta congrua e fondata su elementi oggettivi e riscontri. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il censore relativo alla dosimetria e al diniego delle attenuanti generiche: benché la Corte d'appello avesse tenuto conto anche di una precedente vicenda non definita con proscioglimento, ha altresì fatto riferimento a ulteriori elementi (richiesta di rinvio a giudizio per reati della stessa specie, particolare gravità del fatto, condotta successiva degli imputati) legittimamente valutabili ai fini dell'art. 133 e dell'art. 62-bis c.p. La pronuncia conclude rigettando i ricorsi e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione probatoria; la Corte ha ritenuto che non siano stati denunciati errori logico-giuridici specifici e che la valutazione delle prove sia stata adeguata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente ai fini costituzionali.

  • art. 207 cod. proc. pen.

    Menziionato nel testo con riferimento alla trasmissione degli atti relativi a eventuali responsabilità del testimone Lopo; la Corte ha ritenuto le dichiarazioni di Lopo oggettivamente inverosimili anche a prescindere dall'esito di eventuali procedimenti connessi.

  • art. 132 cod. pen.

    Riferito al criterio di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione alla luce degli elementi valutati.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito alla disciplina delle circostanze attenuanti e ai precedenti: la Corte ha ammesso la valutazione di vicende pregresse, comprese quelle non definitive, nell'ambito della determinazione della pena.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Invocato per la valutazione dei precedenti e della personalità del reo; la Corte ha ritenuto legittimo considerare richieste di rinvio a giudizio e comportamenti successivi al fatto come elementi negativi rilevanti ai fini di questa norma.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla proporzionalità e dignità della pena; la Corte non ha ravvisato violazioni costituzionali nella motivazione della pena.

  • art. 372 cod. pen.

    Menziionato come ipotesi di reato prospettata nei confronti del testimone Lopo (per mettere in dubbio la sua attendibilità); la Corte ha ritenuto irrilevante tale circostanza senza prova del relativo esito procedurale, considerandone comunque le dichiarazioni oggettivamente inverosimili.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicata per l'imposizione delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mera richiesta di una diversa valutazione delle prove non è sufficiente in Cassazione: occorre indicare errori logico-giuridici specifici nella motivazione per contestarne la correttezza.
  • La Corte può preferire la testimonianza che risulti dettagliata, coerente e supportata da riscontri oggettivi; dichiarazioni ritenute "oggettivamente inverosimili" possono essere scartate anche se il teste è accusato in altra sede.
  • Per la determinazione della pena è legittimo che il giudice consideri non solo condanne definitive ma anche altri elementi del comportamento personale (richieste di rinvio a giudizio, gravitaà del fatto, condotta post-offensiva) ai fini dell'art. 133 c.p. e dell'art. 62-bis c.p.
  • La contestazione delle motivazioni di merito richiede nel ricorso un'esposizione puntuale degli errori; l'assenza di tale puntamento rende il motivo generico e destinato al rigetto.
  • L'utilizzo di vicende processuali non definitive nella valutazione del trattamento sanzionatorio è ammesso se rilevante per il profilo della responsabilità e della personalità dell'imputato, purché il giudice motivi la loro incidenza.

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