Cassazione Penale, Sentenza n. 35335/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte Militare d'Appello di Roma che confermava la condanna del Tribunale Militare di Roma per i reati di violata consegna e abbandono di posto (con aggravanti del grado e del servizio armato, e per Vernarelli ulteriore aggravante per responsabilità verso inferiore). Pantaloni era stato condannato a 8 mesi di reclusione e Vernarelli a 9 mesi con concessione di benefici. Hanno denunciato due motivi: (1) vizio di motivazione sotto il profilo probatorio (art. 192 c.p.p. e art. 111 Cost.), lamentando che la Corte non abbia adeguatamente valutato e confrontato le dichiarazioni testimoniali, avendo preferito la versione del testimone Toppetti rispetto a quella del finanziere Lopo senza adeguata motivazione; (2) vizio di motivazione nella dosimetria della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 132, 133, 62-bis c.p. e art. 27 Cost.), sostenendo che la Corte abbia indebitamente valorizzato una precedente vicenda non definitiva (o una condanna poi riformata) e argomentazioni di natura morale per negare le attenuanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato: i ricorrenti non hanno indicato errori logico-giuridici specifici ma hanno proposto una diversa lettura delle prove contestando astrattamente la valutazione di attendibilità che aveva privilegiato Toppetti rispetto a Lopo; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta congrua e fondata su elementi oggettivi e riscontri. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il censore relativo alla dosimetria e al diniego delle attenuanti generiche: benché la Corte d'appello avesse tenuto conto anche di una precedente vicenda non definita con proscioglimento, ha altresì fatto riferimento a ulteriori elementi (richiesta di rinvio a giudizio per reati della stessa specie, particolare gravità del fatto, condotta successiva degli imputati) legittimamente valutabili ai fini dell'art. 133 e dell'art. 62-bis c.p. La pronuncia conclude rigettando i ricorsi e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione probatoria; la Corte ha ritenuto che non siano stati denunciati errori logico-giuridici specifici e che la valutazione delle prove sia stata adeguata.
art. 111 Cost.
Invocato per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente ai fini costituzionali.
art. 207 cod. proc. pen.
Menziionato nel testo con riferimento alla trasmissione degli atti relativi a eventuali responsabilità del testimone Lopo; la Corte ha ritenuto le dichiarazioni di Lopo oggettivamente inverosimili anche a prescindere dall'esito di eventuali procedimenti connessi.
art. 132 cod. pen.
Riferito al criterio di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione alla luce degli elementi valutati.
art. 133 cod. pen.
Riferito alla disciplina delle circostanze attenuanti e ai precedenti: la Corte ha ammesso la valutazione di vicende pregresse, comprese quelle non definitive, nell'ambito della determinazione della pena.
art. 62-bis cod. pen.
Invocato per la valutazione dei precedenti e della personalità del reo; la Corte ha ritenuto legittimo considerare richieste di rinvio a giudizio e comportamenti successivi al fatto come elementi negativi rilevanti ai fini di questa norma.
art. 27 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla proporzionalità e dignità della pena; la Corte non ha ravvisato violazioni costituzionali nella motivazione della pena.
art. 372 cod. pen.
Menziionato come ipotesi di reato prospettata nei confronti del testimone Lopo (per mettere in dubbio la sua attendibilità); la Corte ha ritenuto irrilevante tale circostanza senza prova del relativo esito procedurale, considerandone comunque le dichiarazioni oggettivamente inverosimili.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicata per l'imposizione delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mera richiesta di una diversa valutazione delle prove non è sufficiente in Cassazione: occorre indicare errori logico-giuridici specifici nella motivazione per contestarne la correttezza.
- La Corte può preferire la testimonianza che risulti dettagliata, coerente e supportata da riscontri oggettivi; dichiarazioni ritenute "oggettivamente inverosimili" possono essere scartate anche se il teste è accusato in altra sede.
- Per la determinazione della pena è legittimo che il giudice consideri non solo condanne definitive ma anche altri elementi del comportamento personale (richieste di rinvio a giudizio, gravitaà del fatto, condotta post-offensiva) ai fini dell'art. 133 c.p. e dell'art. 62-bis c.p.
- La contestazione delle motivazioni di merito richiede nel ricorso un'esposizione puntuale degli errori; l'assenza di tale puntamento rende il motivo generico e destinato al rigetto.
- L'utilizzo di vicende processuali non definitive nella valutazione del trattamento sanzionatorio è ammesso se rilevante per il profilo della responsabilità e della personalità dell'imputato, purché il giudice motivi la loro incidenza.
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