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Ordinanza

Ordinanza n. 104/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 02978/2025, resa tra le parti, depositata il 29 dicembre 2025 e notificata il 16 gennaio 2026, con cui è stato accolto il ricorso per l'annullamento - del decreto del Dirigente Generale N. 835/3.S del 26 marzo 2025 del Dipartimento Regionale delle attività produttive, pubblicato sul sito istituzionale della Regione in pari data e comunicato all’interessata il 31 marzo 2025, avente ad oggetto: Domande di agevolazione inammissibili o irricevibili - POC 2014/2020 - FSC 2021/2027 e della relativa tabella allegata in calce, da cui si evince che la domanda dell’originario ricorrente prot. n. 286 IRF-02_01301645 12/03/2024 è stata valutata negativamente; e per la condanna dell’Amministrazione resistente alla riammissione alla procedura di valutazione;

Giustizia amministrativa202600279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Quinta, n. 2978/2025, che aveva annullato il diniego di ammissione della domanda di agevolazione e disposto la riammissione alla procedura di valutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’Avviso pubblico “Fare Impresa in Sicilia – FAInSicilia”, finanziato con risorse FSC 2021-2027 e POC 2014-2020. L’Amministrazione aveva ritenuto inammissibile o irricevibile la domanda dell’impresa poiché era stata prodotta una sola referenza bancaria, relativa all’importo di 120.000 euro, ritenuto insufficiente in quanto corrispondente alla quota di cofinanziamento privato calcolata sull’imponibile al netto dell’IVA. La comunicazione dei motivi ostativi aveva individuato la carenza di una referenza attestante la capacità finanziaria del richiedente di assicurare un’adeguata copertura dei costi a proprio carico. La Regione ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia, sostenendo che l’ulteriore produzione di una certificazione bancaria fosse irrilevante. La questione cautelare è stata ritenuta connessa all’interpretazione dell’Avviso e, in particolare, dei chiarimenti forniti in risposta alla domanda n. 35.

La decisione

Il CGARS ha accolto la domanda cautelare proposta dalla Regione e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Sicilia. Il Collegio ha ritenuto che la questione non fosse manifestamente infondata né definibile senza un esame approfondito del merito, dovendo essere verificata l’interpretazione dell’Avviso pubblico alla luce dei chiarimenti relativi alla domanda n. 35. In particolare, ha rilevato che la comunicazione dei motivi ostativi riguardava la capacità finanziaria dell’impresa di sostenere i costi a proprio carico e che, secondo la prospettazione dell’appellante, l’ulteriore certificazione bancaria prodotta sarebbe stata irrilevante. La sospensione è stata concessa in ragione della necessità di approfondire tali profili nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In appello, la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando la controversia richiede un approfondimento nel merito sull’interpretazione della lex specialis di una procedura di finanziamento pubblico e la questione non appare prima facie priva di rilevanza.
  • Nella valutazione cautelare di un diniego di ammissione a un beneficio pubblico fondato sull’insufficienza della capacità finanziaria, occorre esaminare il contenuto dell’avviso e dei successivi chiarimenti ufficiali, verificando se la documentazione bancaria prodotta sia idonea e pertinente rispetto alla copertura dei costi posti a carico del richiedente.
  • La valutazione cautelare può giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado quando l’appello prospetta l’irrilevanza di documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta dalla lex specialis e tale questione necessita di essere definita con l’esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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