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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05091/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionisti)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da due professionisti per il pagamento del compenso relativo all'incarico di progettazione dell'ampliamento di una struttura turistico-ricettiva. Il committente propose opposizione sostenendo l'inadempimento dei professionisti e, in subordine, contestando l'ammontare del compenso. In primo grado il tribunale ritenne non provato che l'incarico comprendesse anche gli adempimenti ulteriori per la concessione edilizia e per i finanziamenti pubblici, rideterminando il compenso in misura inferiore. In appello, invece, la domanda dei professionisti fu rigettata. Con il ricorso per cassazione i professionisti dedussero: 1) violazione degli artt. 10 e 18 L. n. 143/1949, per non avere la Corte d'appello riconosciuto il compenso per le prestazioni parziali rese nonostante la sospensione dell'incarico; 2) vizio motivazionale e contraddittorietà della sentenza, oltre a omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato la CTU che avrebbe attestato la concreta realizzabilità dell'opera progettata; 3) violazione dell'art. 6 L. n. 404/1977 sui limiti tariffari; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati e assorbendo gli altri. Ha affermato che il professionista tecnico incaricato di redigere un progetto è tenuto a fornire un progetto concretamente utilizzabile, anche sotto il profilo tecnico e giuridico, sicché l'eventuale irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza del progetto integra inadempimento e consente al committente di opporre l'eccezione di inadempimento. Ha inoltre rilevato che, nel regime della L. n. 143/1949 applicabile ratione temporis, la sospensione dell'incarico non esclude il diritto al compenso per le prestazioni parziali rese e che la Corte territoriale aveva omesso di verificare sia il compenso dovuto per tali attività sia la reale utilizzabilità del progetto, nonostante la CTU richiamata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro di legittimità per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo e per la censura di contraddittorietà della motivazione

  • artt. 10 e 18 L. n. 143/1949

    disciplinano, per gli incarichi professionali tecnici, il compenso per le prestazioni parziali in caso di sospensione dell'incarico e l'eventuale tutela risarcitoria

  • art. 6 L. 1/07/1977 n. 404

    è invocato dai ricorrenti per sostenere l'inderogabilità dei limiti tariffari ratione temporis applicabili

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati in tema di regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza

  • art. 380 bis c.p.c.

    indicato quale base della proposta di definizione per manifesta fondatezza del ricorso

Massime di principio

  • Nell'incarico professionale tecnico di progettazione, il professionista assume un'obbligazione di risultato: deve consegnare un progetto concretamente utilizzabile, anche sotto il profilo tecnico-giuridico; se il progetto è irrealizzabile o inadeguato, il committente può opporre l'eccezione di inadempimento e rifiutare il pagamento del compenso.
  • Per gli incarichi professionali anteriori all'abrogazione delle tariffe, la sospensione dell'incarico non elimina il diritto del professionista al compenso per le prestazioni parziali effettivamente rese; tale compenso va però coordinato con l'eventuale responsabilità per inadempimento e con la distinta tutela risarcitoria.
  • Quando si controverte sul compenso del professionista tecnico, il giudice deve accertare in modo puntuale l'oggetto dell'incarico e la concreta realizzabilità dell'opera, valorizzando le risultanze istruttorie e della consulenza tecnica; l'omesso esame di tali elementi decisivi può viziare la decisione.
  • Le obbligazioni di compenso e di risarcimento derivanti dall'incarico professionale hanno natura diversa e non sono automaticamente sovrapponibili: il compenso per l'attività svolta e il risarcimento per l'inadempimento seguono presupposti distinti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaEccessiva onerosità sopravvenutaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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