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Sentenza

Sentenza del 09/09/2016 n. 6901 - Comm. Trib. Prov. Milano

Istanza dilazione - Diniego - Impugnazione diniego - Società cancellata - Legittimazione ad agire - Ultimo legale rappresentante - Inammissibilità ricorso - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. La società non poteva essere considerata definitivamente estinta, ai fini rilevanti nella controversia, prima del decorso del quinquennio previsto dalla normativa; di conseguenza, l’ex socio o l’ultimo legale rappresentante non poteva validamente proporre il ricorso in tale qualità.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego relativo a un’istanza di dilazione, sostenendo di poter agire nella qualità di ultimo socio e/o legale rappresentante della società cancellata dal Registro delle imprese. La questione riguardava la sua legittimazione processuale dopo la cancellazione della società. Poiché la cancellazione era stata richiesta dopo il 13 dicembre 2014, trovava applicazione la disciplina transitoria secondo cui l’estinzione della società, ai fini tributari, produce effetti soltanto decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4

    Per le cancellazioni delle società dal registro delle imprese richieste successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli effetti di cui all'articolo 2495, secondo comma, del codice civile si producono decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione.

    La norma introduce, ai fini tributari, una proroga quinquennale degli effetti dell’estinzione della società per le cancellazioni richieste dopo il 13 dicembre 2014. Durante tale periodo la società può continuare a essere considerata esistente rispetto agli atti e ai procedimenti fiscali, con conseguenze sulla legittimazione degli ex soci e rappresentanti.

  • Codice civile, art. 2495, secondo comma

    La cancellazione dal Registro delle imprese determina, in via ordinaria, l’estinzione della società; tuttavia, per gli effetti tributari relativi alle cancellazioni successive al 13 dicembre 2014, tale effetto è posticipato di cinque anni in forza dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014.

Massime di principio

  • Prima di impugnare un atto riferito a una società cancellata occorre verificare la data della richiesta di cancellazione e il decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014.
  • La mera qualità di ex socio o di ultimo legale rappresentante non attribuisce automaticamente la legittimazione ad agire in nome della società cancellata; è necessario che il soggetto sia legittimato secondo la disciplina applicabile e che la società possa essere validamente rappresentata nel procedimento.
  • Se il ricorso è proposto da un soggetto privo di legittimazione processuale, il giudice può dichiararlo inammissibile senza esaminare nel merito la fondatezza della contestazione sul diniego di dilazione.
  • La cancellazione dal Registro delle imprese non deve essere valutata isolatamente nelle controversie tributarie: per le cancellazioni successive al 13 dicembre 2014 occorre considerare la permanenza degli effetti fiscali per cinque anni.
  • Per evitare l’inammissibilità, è necessario individuare correttamente il soggetto destinatario dell’atto e verificare chi possa rappresentarlo o impugnarlo nel periodo successivo alla cancellazione.

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