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Sentenza

Sentenza del 27/08/2015 n. 3688 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Tassa rifiuti - Lettera Comune - Non impugnabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, perché la lettera aveva una funzione meramente informativa e non costituiva un atto autonomamente impugnabile. La comunicazione si limitava a fornire indicazioni operative sul pagamento della TARES e a trasmettere il modello F24, senza possedere, di per sé, natura impositiva o riscossiva autonomamente contestabile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la lettera di accompagnamento con cui il Comune comunicava le modalità di pagamento della TARES e le relative scadenze, allegando un modello F24 precompilato. La contestazione riguardava quindi un atto ritenuto lesivo o idoneo a incidere sulla posizione tributaria del contribuente.

Norme richiamate

  • Disciplina degli atti impugnabili nel processo tributario

    Sono impugnabili soltanto gli atti tributari che esprimono una pretesa impositiva o riscossiva dotata di autonoma lesività, non le mere comunicazioni informative prive di effetti giuridici autonomi.

  • TARES

    La comunicazione delle modalità e delle scadenze di pagamento della TARES, accompagnata da un modello F24 precompilato, non diventa per ciò solo un atto autonomamente impugnabile, se non contiene una nuova o autonoma pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Le comunicazioni meramente informative dell'amministrazione, che illustrano modalità di pagamento, scadenze o dati già risultanti da un atto precedente, normalmente non sono autonomamente impugnabili.
  • Per impugnare un atto tributario occorre che esso produca un effetto lesivo concreto e contenga una pretesa fiscale autonoma, non una semplice informazione o facilitazione del pagamento.
  • Il contribuente deve individuare l'atto propriamente impositivo o di riscossione, come l'avviso di accertamento, l'atto di liquidazione o la cartella, e contestare quello entro i termini previsti.
  • La valutazione dipende dal contenuto effettivo dell'atto: anche un documento formalmente definito come lettera può essere impugnabile se contiene una richiesta tributaria nuova, specifica e immediatamente lesiva.

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