Sentenza del 27/08/2015 n. 3682 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Autonomi negozi di cessione di crediti, quote societarie, immobili - Unitaria ragione economico-sociale - Deroga al principio di alternatività tra IVA e Registro - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe cessioni di crediti sono state qualificate come atti autonomi aventi a oggetto denaro o crediti in denaro, operazioni fuori campo IVA. Non è stata riconosciuta alcuna deroga al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. Il testo non indica espressamente le parti né il dispositivo formale, ma il principio affermato è sfavorevole alla tesi di un trattamento unitario delle operazioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro di autonomi negozi aventi a oggetto cessioni di crediti, inseriti in un contesto più ampio comprendente compravendite di quote societarie e immobili. Si sosteneva, in sostanza, che tali atti dovessero essere considerati unitariamente, in ragione di una comune finalità economico-sociale, con conseguente possibile deroga al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. La decisione ha invece ritenuto che ciascuna cessione di credito fosse dotata di una propria autonoma ragione economico-sociale e non potesse essere assorbita nell'operazione complessiva.
Norme richiamate
Art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
La disposizione impedisce, in linea generale, la duplicazione impositiva tra IVA e imposta di registro. Poiché le cessioni di crediti considerate sono fuori campo IVA, non opera una deroga al regime ordinario dell'imposta di registro.
Massime di principio
- Quando più contratti sono collegati economicamente ma conservano oggetti, parti ed effetti giuridici distinti, ciascun atto può essere tassato autonomamente.
- La presenza di una finalità economica complessiva non è sufficiente, da sola, a trasformare negozi distinti in un'unica operazione ai fini dell'imposta di registro.
- Le cessioni di crediti aventi a oggetto denaro o crediti in denaro sono normalmente fuori campo IVA; pertanto, il principio di alternatività IVA-Registro non esclude automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro.
- Per ottenere una qualificazione unitaria delle operazioni occorre dimostrare che i singoli atti siano privi di autonomia economico-sociale e funzionalmente inscindibili, non soltanto che siano inseriti nello stesso progetto negoziale.
- La qualificazione fiscale deve concentrarsi sulla causa e sugli effetti propri di ciascun negozio, oltre che sul collegamento con le altre operazioni.
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