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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3328/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Catania con due motivi: 1) violazione di norme processuali (art. 100, comma 3 e art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.), deducendo l'inammissibilità dell'appello della parte civile per difetto di legittimazione del procuratore speciale, in quanto la procura non esprimeva chiaramente estensione oltre il grado cui si riferisce; 2) vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità civile e alla valutazione della scriminante della legittima difesa, censurando l'uso paradossale di dichiarazioni della parte civile, ritenute dubbie, come prova quasi esclusiva a carico dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo (che assorbe il secondo). Ha affermato che, in assenza di espressione volontaria della parte che estenda la procura speciale oltre il singolo grado, opera la presunzione che la procura sia limitata a quel grado (art. 100, comma 3 c.p.p.). Dalla lettura del mandato conferito alla parte civile non è emersa manifestazione di volontà sufficiente a superare tale presunzione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che vengono eliminate. Le statuizioni penali (in particolare la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione) restano sostanzialmente inalterate.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.p., comma 3

    La procura speciale si presume limitata al grado per il quale è conferita, salvo espressa manifestazione di volontà della parte che la estenda anche ad altri gradi; in mancanza di indicazioni chiare la delega conserva efficacia solo per il grado cui si riferisce.

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a)

    Norma richiamata nella contestazione procedurale relativa all'impugnazione e alla legittimazione a proporla; il vizio di legittimazione del procuratore speciale può determinare l'inammissibilità dell'appello della parte civile o l'annullamento delle statuizioni civili.

  • Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004 (Mazzarella)

    Giurisprudenza della Corte di legittimità che individua come unica strada per superare la presunzione della limitazione della procura l'espressa volontà della parte di attribuire poteri anche per altri gradi; richiamata per motivare l'interpretazione restrittiva della portata della procura speciale.

  • Sez. 5, n. 29437 del 6/7/2006 (Mancini)

    Conferma che, in assenza di indicazioni sull'estensione della procura speciale o in presenza di espressioni equivoche, la delega ha efficacia limitata al grado del procedimento cui si riferisce; qualifica la disposizione come presunzione semplice della limitazione della procura.

Massime di principio

  • La procura speciale si presume limitata al grado per il quale è conferita: per estenderla ad altri gradi è necessaria un'espressione chiara della volontà della parte.
  • Se la procura speciale della parte civile è ambigua o non manifesta estensione, l'impugnazione proposta dal procuratore speciale può essere considerata invalida con conseguente annullamento delle statuizioni civili.
  • Un vizio di rappresentanza delle parti (mancata o insufficiente procura) può portare all'annullamento delle statuizioni civili anche senza rinvio, quando il profilo riguardi la legittimazione dell'appellante.
  • Le questioni di merito relative alla responsabilità civile e alla scriminante della legittima difesa devono essere motivate con attenzione; l'uso di dichiarazioni ritenute dubbie come base quasi esclusiva per la condanna civile è criticabile, ma la Cassazione può non esaminare il merito se prevale un vizio procedurale decisivo.
  • La parte che intende tutelarsi in gradi successivi deve prevedere espressamente nella procura la possibilità di agire anche per i gradi successivi; formule generiche possono non essere sufficienti.
  • In situazioni analoghe, la contestazione tempestiva della legittimazione dell'appellante (es. eccezione sulla procura speciale) è determinante: il giudice d'appello deve dare risposta all'eccezione, altrimenti la questione può essere decisiva in cassazione.

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