Cassazione Civile, Ordinanza n. 29237/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento del compenso relativo alla redazione di uno studio di impatto ambientale concernente un progetto di discarica. I committenti hanno opposto il decreto sostenendo: che le parti avessero pattuito che nulla fosse dovuto in caso di mancato finanziamento dell'opera; che il professionista avesse commesso un errore idoneo a provocare il parere contrario della competente AUSL e un ritardo tale da far superare il termine per l'indizione della gara; che, in ogni caso, il creditore dovesse rivolgersi al Comune, asseritamente rappresentato dagli opponenti nel conferimento dell'incarico. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi l'appello, i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362 ss., 1387 ss. c.c. e degli artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923, per avere la Corte d'appello escluso la contemplatio domini tacita e ritenuto non dimostrato che il contratto fosse stato concluso in nome e per conto del Comune; 2) violazione degli artt. 1353 ss. c.c., per avere escluso che il pagamento fosse subordinato a condizioni non avveratesi e per avere ritenuto che fosse stata provata la sola condizione del finanziamento; 3) violazione dell'art. 2043 c.c., per il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria, assumendo che l'errore del professionista avesse causato il ritardo e la perdita del contributo regionale; 4) violazione degli artt. 167 c.p.c. e 2697 c.c., per avere applicato il principio di non contestazione su attività svolta e determinazione del compenso e per avere invertito l'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la Corte territoriale si era conformata al consolidato orientamento secondo cui il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam, essendo esclusa la possibilità di desumere un incarico o una rappresentanza da comportamenti concludenti o da una contemplatio domini tacita. Ha ritenuto inammissibile il secondo e il terzo motivo perché miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito, senza specifiche censure di violazione di legge, e perché le doglianze sulle condizioni del pagamento e sul danno risarcibile investivano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo perché la valutazione della non contestazione e dell'assenza di specifiche contestazioni è rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali estremi, non dedotti in modo idoneo. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
Consente il sindacato per violazione o falsa applicazione di legge, ma non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Rende inammissibile il motivo quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte.
artt. 1362 ss. c.c.
Le regole di interpretazione contrattuale non possono essere invocate in modo generico o per ottenere una rivalutazione del fatto.
artt. 1387 ss. c.c.
La rappresentanza non può essere desunta tacitamente in contrasto con la necessaria forma scritta del contratto con la P.A.
artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Il contratto d'opera professionale con la P.A., anche se iure privatorum, richiede la forma scritta ad substantiam e la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo competente.
artt. 1353 ss. c.c.
La deduzione sulla condizione contrattuale deve essere formulata con censure specifiche e non può risolversi in una critica alla valutazione di merito.
art. 2043 c.c.
La doglianza deve investire la corretta applicazione della norma, non la mera valutazione fattuale sulla sussistenza del danno e del nesso causale.
art. 167 c.p.c.
La contestazione dei fatti costitutivi deve essere specifica; la sua assenza consente l'applicazione del principio di non contestazione.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova resta a carico della parte che fa valere il diritto, ma la non contestazione può alleviare il relativo onere probatorio.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione dei fatti allegati dalla controparte produce effetto di relevatio ad onere probandi, apprezzabile dal giudice di merito.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve contenere censure specifiche e autosufficienti; non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa degli atti.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la procedura camerale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il contratto d'opera professionale stipulato con una pubblica amministrazione, anche quando l'ente agisca iure privatorum, deve risultare da forma scritta ad substantiam; in mancanza, l'accordo è nullo e non può essere integrato o provato per facta concludentia o contemplatio domini tacita.
- Quando la forma scritta è richiesta ad substantiam nei rapporti con la P.A., la spendita del nome dell'ente e la rappresentanza non possono essere desunte da meri elementi presuntivi o comportamenti concludenti.
- Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge deve indicare specificamente la norma violata, il contenuto precettivo e il concreto contrasto con la sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito, del materiale probatorio o dell'apprezzamento delle condizioni contrattuali.
- L'accertamento della non contestazione dei fatti rilevanti è rimesso al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale radicale, non mediante una semplice diversa lettura degli atti.
- La domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. richiede che il motivo di ricorso contesti in modo puntuale la sussistenza del danno e del nesso causale, non essendo sufficiente prospettare una diversa ricostruzione fattuale della vicenda.
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