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Sentenza

Sentenza n. 13708/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della graduatoria concorso 175 dirigenti II fascia ADE - bando 146867\2010

Giustizia amministrativa202408673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuova graduatoria del concorso per 175 dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate e atti presupposti, nella parte relativa alla mancata attribuzione di punteggio per tre pubblicazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già collocata nella precedente graduatoria e successivamente retrocessa nella nuova graduatoria approvata dopo l'annullamento giurisdizionale dei precedenti criteri di attribuzione dei punteggi, ha dedotto la violazione e falsa applicazione del bando e l'eccesso di potere per difetto ed errore di istruttoria. Ha contestato la mancata valutazione di tre pubblicazioni, sostenendo che la dichiarazione di paternità delle opere risultasse comunque dagli allegati alla domanda: nell'allegato A aveva dichiarato il possesso dei titoli indicati nell'allegato B; nell'allegato B aveva elencato le pubblicazioni; nell'allegato C aveva dichiarato la conformità all'originale delle copie prodotte. Ha quindi chiesto l'attribuzione di 2,55 punti per le pagine di un libro di cui era coautrice e di 0,425 punti per due articoli, con conseguente collocazione tra i vincitori. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito la tardività, l'improcedibilità per mancata impugnazione delle successive versioni della graduatoria e l'infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, respingendo l'eccezione di tardività. La nuova graduatoria, infatti, costituiva l'esito di una riedizione del potere conseguente all'annullamento giurisdizionale dei precedenti criteri di valutazione e sostituiva integralmente la precedente valutazione; pertanto, la candidata poteva contestarla autonomamente. Il Collegio ha prescisso dall'eccezione di improcedibilità relativa alla mancata impugnazione delle graduatorie successive. Nel merito, ha respinto il ricorso. L'art. 3, comma 7, del bando imponeva, per le pubblicazioni prodotte in fotocopia, una specifica nota con cui il candidato dichiarasse sotto la propria responsabilità la paternità dell'opera ai sensi del d.P.R. 445/2000; per le opere in collaborazione, occorreva inoltre autodichiarare le parti riferibili esclusivamente al candidato, ove non già indicate. Le dichiarazioni rese negli allegati A, B e C attestavano rispettivamente il possesso dei titoli, l'elenco delle pubblicazioni e la conformità delle copie agli originali, ma non assolvevano allo specifico onere di dichiarare la paternità delle opere e delle parti attribuibili alla candidata. Tale onere era distinto e ragionevole, perché funzionale alla valutazione delle pubblicazioni e all'attribuzione del punteggio. La clausola non era stata specificamente censurata. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 7, del bando di concorso

    Le pubblicazioni e i lavori devono essere prodotti in originale, se prodotti in fotocopia essi devono essere accompagnati da una nota con la quale l’aspirante dichiara, sotto la propria responsabilità, la paternità dell’opera ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445. [...] Per le pubblicazioni e i lavori redatti in collaborazione, ove non sia già indicata l’attribuzione ai singoli autori, il candidato dovrà autodichiarare quali parti di esse siano da riferire esclusivamente a lui.

    La disposizione impone un onere documentale specifico e distinto dalla mera indicazione delle pubblicazioni e dalla dichiarazione di conformità delle copie: il candidato deve dichiarare espressamente la paternità delle opere e, per quelle collettive, le parti a lui riferibili, altrimenti le pubblicazioni non sono valutabili.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Il bando richiede che la dichiarazione di paternità delle pubblicazioni sia resa sotto la responsabilità del candidato secondo le forme dell'autodichiarazione previste dal d.P.R. 445/2000.

  • art. 73 c.p.a.

    La controversia è stata decisa dopo lo scambio delle memorie previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando una graduatoria concorsuale successiva è adottata in esecuzione di un annullamento giurisdizionale dei criteri o della valutazione precedente e comporta la riedizione del potere, il candidato può contestarla autonomamente, senza essere precluso dalla mancata impugnazione della graduatoria originaria.
  • La graduatoria concorsuale, pur formalmente unitaria, è un atto ad oggetto plurimo e concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari; la formazione di una nuova graduatoria per il medesimo concorso non preclude la contestazione della nuova posizione individuale.
  • Quando la lex specialis impone, per la valutazione di pubblicazioni prodotte in copia, una dichiarazione espressa di paternità dell'opera, la mera indicazione delle pubblicazioni nella domanda e la dichiarazione di conformità delle copie agli originali non sostituiscono tale adempimento.
  • Per le pubblicazioni realizzate in collaborazione, ove l'attribuzione delle singole parti non risulti già dall'opera, il candidato deve autodichiarare le parti riferibili esclusivamente a lui; in mancanza, la commissione può escludere la pubblicazione dalla valutazione secondo la lex specialis.
  • È legittimo prevedere nella lex specialis un onere documentale specifico sulla paternità delle pubblicazioni, distinto dall'onere di identificarle e di attestarne la conformità, quando tale adempimento sia funzionale alla verifica dei presupposti per l'attribuzione del punteggio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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