Sentenza del 16/07/2019 n. 4326 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Regione Lazio - Notificazione - Ricorso introduttivo - Posta certificata - Esclusione - Effetti - Inesistenza - Sanatoria per raggiungimento scopo - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione del ricorso è stata dichiarata inesistente, non semplicemente nulla. Di conseguenza, l’irregolarità non poteva essere sanata per raggiungimento dello scopo, anche se la Regione Lazio aveva eventualmente avuto conoscenza dell’atto o si era costituita in giudizio. L’inesistenza della notifica impedisce quindi di considerare validamente instaurato il processo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione del ricorso introduttivo del processo tributario effettuata tramite PEC nel 2015. In quel momento, per la Regione Lazio, il processo tributario telematico e la possibilità di notificare gli atti a mezzo PEC non erano ancora operativi; tale operatività è stata fissata al 15 aprile 2017. La notificazione è stata quindi eseguita con una modalità non ancora ammessa nei confronti dell’ente destinatario.
Norme richiamate
Disciplina del processo tributario telematico e della notificazione tramite PEC
La notificazione tramite PEC nel processo tributario è valida solo quando il relativo sistema è operativo per lo specifico ufficio o ente destinatario. Per la Regione Lazio tale operatività è stata individuata nel 15 aprile 2017; una notifica PEC effettuata nel 2015 è pertanto priva di un elemento essenziale.
Principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo
La sanatoria può operare per alcune ipotesi di nullità della notificazione, quando l’atto ha comunque raggiunto il destinatario. Non si applica invece alla notificazione inesistente, perché manca radicalmente un’attività notificatoria riconoscibile secondo il modello legale.
Cassazione, sentenza n. 15109/2018
Richiamata come precedente in materia di distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione e di esclusione della sanatoria per raggiungimento dello scopo nei casi di inesistenza.
Cassazione, sentenza n. 14916/2016
Richiamata quale precedente sui limiti della sanatoria e sulla necessità che la notificazione sia riconducibile al modello legale per poter produrre effetti processuali.
Massime di principio
- Prima di notificare un atto processuale tramite PEC occorre verificare che il processo telematico sia effettivamente operativo per lo specifico ufficio o ente destinatario alla data della notifica.
- Una notifica eseguita con uno strumento non ancora ammesso per il destinatario può essere qualificata come inesistente, con conseguenze più gravi rispetto alla semplice nullità.
- La conoscenza dell’atto da parte del destinatario o la sua costituzione in giudizio non sanano necessariamente una notificazione inesistente.
- La distinzione tra nullità e inesistenza è decisiva: la nullità può talvolta essere sanata per raggiungimento dello scopo, mentre l’inesistenza, in linea generale, non è sanabile.
- In caso di dubbio sulla validità della notifica telematica, è prudente utilizzare una modalità espressamente prevista e operativa alla data dell’atto, verificando anche le regole applicabili all’ente destinatario.
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