Sentenza n. 4841/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto direttoriale 14 dicembre 2022 n. 52 emesso dal Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”; - della nota regionale 14 novembre 2022, prot. n. 1407128, avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - del decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie generale, n. 251; - del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216; - nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto, ivi inclusi per quanto occorrer possa: (i) l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2022, rep. atti n. 213/CSR, avente ad oggetto “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; (ii) l'intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022, atto n. 22/179/CR6/C7, avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; (iii) la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente ad oggetto “NOTA ESPLICATIVA RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145”; (iv) l'accordo 7 novembre 2019 rep. n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (v) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (vi) la determina del Direttore Generale ASUR n°466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n° 706 del 14 novembre 2022; (vii) la determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019; (viii) la determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019; (ix) la determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di riparto degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente ai decreti ministeriali e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali di ripiano, il decreto direttoriale della Regione Marche del 14 dicembre 2022 recante l'attribuzione degli oneri di riparto ai fornitori, la comunicazione regionale di avvio del procedimento e ulteriori atti presupposti, tra cui intese, accordi, circolari e determinazioni delle aziende sanitarie. Nel corso del giudizio, con memoria del 9 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al regime premiale previsto dall'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023. Dal testo non risultano ulteriori motivi di ricorso esaminati nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non vi siano repliche o richieste contrarie delle altre parti, il giudice amministrativo non possa decidere il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, la dichiarazione resa prima della decisione impone la presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione della natura e delle ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina applicata alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Indicato come disposizione istitutiva del regime premiale al quale la ricorrente ha aderito, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione e in assenza di richieste contrarie delle altre parti, impone al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce alla parte la disponibilità dell'azione fino al momento della decisione; il giudice non può procedere d'ufficio nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione deve essere dichiarata anche quando il giudizio aveva ad oggetto atti amministrativi potenzialmente lesivi, se il ricorrente manifesta inequivocabilmente la volontà di non coltivarlo più.
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