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Circolare

Circolare numero 128 del 20-6-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, a seguito delle soppressione dello SCAU, come debba essere assicurata la presenza del rappresentante INPS nelle Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, nelle Commissioni provinciali per la manodopera agricola e nelle Commissioni di accertamento e verifica per gli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale. Viene precisato che, in fase transitoria, i rappresentanti dell’ex SCAU sono designati dall’INPS e che, a regime, in sede di rinnovo degli organi collegiali, l’Istituto designa un solo rappresentante salvo casi particolari previsti dalla normativa. Il Ministero del Lavoro ha confermato tale impostazione con nota dell’8 maggio 1996.

Direttive sulla legittima composizione delle Commissioni agricole e delle Commissioni ex art. 15 L. 233/1990

Direttive sulla legittima composizione delle Commissioni agricole e delle Commissioni ex art. 15 L. 233/1990

La circolare fornisce indicazioni operative sulla composizione legittima degli organi collegiali operanti nel settore agricolo dopo la soppressione dello SCAU. L’obiettivo è uniformare il comportamento delle Sedi nella designazione dei rappresentanti dell’INPS e garantire la validità delle riunioni, delle decisioni e dei relativi effetti anche patrimoniali.

Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura e Commissioni provinciali per la manodopera agricola

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del 30 novembre 1995, n. 1/2105 AG 8/48, ha richiamato il quadro normativo che ha disposto la soppressione dello SCAU e ha ribadito la necessità di una composizione legittima delle Commissioni agricole. In particolare, la direttiva ministeriale richiamata dalla circolare n. 48/95, originariamente indirizzata agli Uffici regionali e provinciali del lavoro e agli Ispettorati regionali, stabiliva l’esclusione del rappresentante dell’ex SCAU dalla Commissione provinciale per la manodopera agricola.

La circolare chiarisce che tale impostazione non riguarda solo le Commissioni provinciali, ma deve essere estesa anche alle Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura e, limitatamente a quelle non ancora ricostituite, alle Commissioni provinciali. Ne deriva la necessità che l’INPS comunichi ai competenti Uffici del lavoro i nominativi dei soggetti legittimati a partecipare alle Commissioni in rappresentanza dell’ex SCAU.

Fase transitoria e fase di regime nella designazione dei rappresentanti

La Direzione Generale, sulla base delle note ministeriali, aveva formulato un orientamento distinto tra fase transitoria e fase di regime, sottoposto al Ministero per conferma. In fase transitoria, la permanenza dei rappresentanti dell’ex SCAU nelle Commissioni comportava che la loro designazione fosse effettuata dall’INPS, non essendo più valida quella originariamente disposta dallo SCAU.

In fase di regime, cioè al momento della ricostituzione degli organi collegiali alla scadenza triennale, l’INPS avrebbe dovuto designare un solo rappresentante, salvo la presenza dei casi particolari previsti dall’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608. La circolare non sviluppa ulteriormente tali casi, limitandosi a richiamare il relativo parametro normativo.

Conferma ministeriale e applicazione pratica

Con nota dell’8 maggio 1996, n. 6/PS/50803/12A, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha preso atto dell’orientamento elaborato dalla Direzione Generale, riconoscendo la distinzione tra fase transitoria e fase di regime. Tale conferma viene trasmessa alle Sedi affinché ne sia assicurato il concreto seguito operativo.

Commissioni di accertamento e verifica ex art. 15 della legge n. 233/1990

La Direzione Generale ha segnalato al Ministero che il problema della legittima composizione degli organi collegiali agricoli non riguarda soltanto le Commissioni circoscrizionali e provinciali, ma anche le Commissioni di accertamento e verifica previste dall’art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233, istituite per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale.

Con la medesima nota dell’8 maggio 1996, il Ministero ha precisato che la presenza del rappresentante dell’Istituto deve essere assicurata anche in seno a tali Commissioni. La circolare conclude quindi che le Sedi devono conformarsi a tali indicazioni ministeriali per garantire la corretta composizione degli organi collegiali interessati.

Punti principali

Commissioni circoscrizionali e provinciali in agricoltura

Il Ministero del Lavoro, con nota del 30 novembre 1995, ha richiamato le norme che hanno soppresso lo SCAU e ha chiarito che la legittima composizione delle Commissioni agricole richiede l’esclusione del rappresentante dell’ex SCAU dalla Commissione provinciale per la manodopera agricola secondo una direttiva già impartita con circolare n. 48/95. La circolare precisa che tale direttiva deve trovare applicazione anche per le Commissioni circoscrizionali e, per quelle non ancora ricostituite, anche per le Commissioni provinciali. Di conseguenza, l’INPS deve comunicare ai competenti Uffici del lavoro i nominativi delle persone legittimate a partecipare alle Commissioni in rappresentanza dell’ex SCAU.

Fase transitoria e fase di regime per la designazione del rappresentante

La Direzione Generale, interpretando le indicazioni ministeriali, aveva prospettato una distinzione tra fase transitoria e fase di regime. Nella fase transitoria, finché permanevano rappresentanti dell’ex SCAU nelle Commissioni, la loro designazione doveva essere effettuata dall’INPS, poiché non era più valida quella originariamente effettuata dallo SCAU. Nella fase di regime, al rinnovo triennale degli organi collegiali, l’INPS avrebbe dovuto designare un solo rappresentante, salvo la ricorrenza dei casi particolari previsti dall’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.

Conferma ministeriale e applicazione alle sedi

Con nota dell’8 maggio 1996, n. 6/PS/50803/12A, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha preso atto dell’orientamento della Direzione Generale, confermando la soluzione proposta e chiedendo che essa fosse portata a conoscenza delle Sedi per la sua concreta applicazione. La circolare invita quindi gli uffici a conformarsi a tale impostazione nella gestione delle Commissioni interessate.

Commissioni di accertamento e verifica ex art. 15 L. 233/1990

La Direzione Generale ha rilevato che il problema della legittima composizione degli organi collegiali nel settore agricolo non riguarda solo le Commissioni circoscrizionali e provinciali, ma anche le Commissioni di accertamento e verifica previste dall’art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233, relative all’iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale. Il Ministero, con la medesima nota dell’8 maggio 1996, ha precisato che la presenza del rappresentante dell’Istituto deve essere assicurata anche in tali Commissioni.

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