Circolare numero 127 del 18-6-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare detta le istruzioni operative per l’acquisizione delle denunce relative ai lavoratori extracomunitari per i quali è stato effettuato un versamento anticipato di contributi pari a sei mesi per gli OTI o a quattro mesi per gli OTD. Stabilisce quando le denunce vadano sdoppiate, come vanno identificate nel sistema tramite i progressivi azienda 88 e 89, e precisa che tali modalità valgono solo per il periodo coperto dall’anticipo, mentre per il periodo successivo si applicano le procedure ordinarie. Viene inoltre chiarito che le denunce promiscue non sono ammesse e che, per uno stesso datore di lavoro e comune, può esistere un solo progressivo per l’individuazione delle denunce interessate. La circolare richiama infine le regole sui versamenti effettuati dai lavoratori, limitandone l’ambito ai rapporti di lavoro subordinato previsti dalla normativa e rinviando a successive istruzioni per eventuali evoluzioni interpretative.
Acquisizione al sistema delle denunce relative ai lavoratori extracomunitari con versamento contributivo anticipato e ai versamenti effettuati dai lavoratori
Istruzioni per l’acquisizione delle denunce relative ai versamenti anticipati e ai versamenti dei lavoratori
La circolare fornisce istruzioni operative per la gestione nel sistema delle denunce connesse alla disciplina sui lavoratori extracomunitari, distinguendo tra le ipotesi di versamento anticipato dei contributi da parte del datore di lavoro e quelle di contribuzione versata dal lavoratore. Il documento chiarisce anche i limiti applicativi delle modalità speciali di acquisizione e il passaggio alle procedure ordinarie una volta esaurito il periodo coperto dall’anticipo.
Denunce dei datori di lavoro: ambito e identificazione
Le denunce interessate sono esclusivamente quelle riferite ai lavoratori per i quali sia stato effettuato, nei termini, il versamento anticipato previsto dall’art. 12, comma 6, della normativa richiamata. Tali denunce sono quelle contrassegnate dalla dicitura "Dichiarazione trimestrale art. 12, c.6, D.L. 489/'95".
Se una denuncia include promiscuamente lavoratori soggetti alla disciplina e lavoratori non soggetti, essa deve essere sdoppiata:
- una denuncia per i soli lavoratori interessati dalla disciplina;
- una denuncia per i lavoratori estranei alla disciplina.
Modalità di acquisizione nel sistema
Le denunce riferite ai soli lavoratori interessati devono essere acquisite normalmente, con l’unica particolarità dell’inserimento del progressivo azienda:
- "88" per i lavoratori a tempo indeterminato (OTI);
- "89" per i lavoratori a tempo determinato (OTD).
Tali codici consentono di individuare le denunce speciali, determinare le basi imponibili e calcolare la contribuzione ordinaria dovuta nel trimestre in relazione alle giornate e alle retribuzioni dichiarate. Il sistema deve inoltre emettere uno specifico bollettino di versamento recante l’avviso che l’importo indicato non deve essere versato fino a concorrenza dell’importo già anticipato ai sensi della normativa richiamata, oppure, secondo la linea interpretativa che sarà adottata dall’Istituto, fino a concorrenza di tante seste per gli OTI o tante quarti per gli OTD quanti sono i mesi dichiarati nella denuncia trimestrale.
Unicità della denuncia per comune e datore di lavoro
La circolare precisa che, per ogni comune, non possono esistere più denunce relative ai lavoratori interessati per il medesimo datore di lavoro, anche se i lavoratori sono stati assunti in aziende diverse. Per ciascun comune e datore di lavoro può essere utilizzato un solo progressivo azienda, ossia "88" oppure "89".
Di conseguenza, se i lavoratori in questione sono stati assunti in aziende diverse ma appartenenti alla stessa impresa e situate nello stesso comune, essi devono essere dichiarati in un’unica denuncia e acquisiti come assunti in un’unica azienda.
Limite temporale delle modalità speciali
Le regole particolari di acquisizione valgono soltanto per le denunce riferite al periodo occupazionale coperto dal versamento anticipato, pari a sei mesi per gli OTI e a quattro mesi per gli OTD. Esaurito tale periodo, i lavoratori devono essere inseriti nelle normali denunce trimestrali della mano d’opera assunta, secondo le ordinarie procedure.
Non è possibile includere nella medesima denuncia, per lo stesso lavoratore, giornate di occupazione che ricadono sia nel periodo coperto dall’anticipo sia in mesi successivi. In tale ipotesi devono essere presentate due denunce distinte:
- la prima per l’occupazione nel periodo coperto dal versamento anticipato, da trattare con le modalità speciali;
- la seconda per l’occupazione successiva, da trattare con le procedure ordinarie.
Versamenti effettuati dai lavoratori
La circolare richiama anche le modalità di compilazione del bollettino di versamento quando la quota contributiva a carico del lavoratore è versata direttamente dallo stesso. Tale possibilità riguarda solo rapporti di lavoro subordinato in corso o già conclusi alla data di entrata in vigore della normativa, a condizione che:
- la durata non sia inferiore a quattro mesi nei dodici precedenti;
- il rapporto sia stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.
La dichiarazione del lavoratore è finalizzata alla richiesta del permesso di soggiorno per l’iscrizione alle liste di collocamento. Inoltre, la circolare richiama la possibilità di ottenere un codice provvisorio per il datore di lavoro sulla base dei dati anagrafici dichiarati dal lavoratore.
Gestione delle denunce di parte e atti equivalenti
Poiché la disciplina può subire evoluzioni interpretative, la circolare dispone che eventuali denunce presentate dai datori di lavoro o atti equivalenti derivanti da accertamenti d’ufficio siano conservati dagli uffici con particolare evidenza, in attesa di successive istruzioni.
Punti principali
Denunce dei datori di lavoro per versamenti anticipati
Le denunce devono riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali sia stato effettuato, nei termini previsti, il versamento anticipato dei contributi ai sensi dell’art. 12, comma 6, della normativa richiamata. Si tratta delle denunce contrassegnate con la dicitura "Dichiarazione trimestrale art. 12, c.6, D.L. 489/'95". Se una denuncia comprende sia lavoratori interessati dalla disciplina sia altri lavoratori, deve essere sdoppiata in due distinte denunce: una per i soli lavoratori interessati e una per i non interessati.
Modalità di acquisizione e progressivi azienda 88 e 89
Le denunce riferite ai soli lavoratori interessati vanno acquisite normalmente nel sistema, ma con l’indicazione del progressivo azienda "88" per gli OTI e "89" per gli OTD. Tali codici servono a identificare le denunce speciali, a consentire il calcolo della contribuzione ordinaria dovuta nel trimestre e a generare un bollettino specifico che segnali che l’importo non deve essere versato fino a concorrenza dell’anticipo già pagato. In alternativa, il bollettino può essere modulato in funzione dei mesi dichiarati, secondo la linea interpretativa che l’Istituto adotterà.
Unicità della denuncia per comune e datore di lavoro
Per ogni comune e per lo stesso datore di lavoro non possono esistere più denunce riguardanti i lavoratori interessati, anche se assunti in aziende diverse. Deve essere utilizzato un solo progressivo d’azienda, "88" oppure "89", per individuare la denuncia rilevante. Se i lavoratori sono stati assunti in aziende diverse ma nella stessa impresa e nello stesso comune, devono essere dichiarati in un’unica denuncia come assunti in un’unica azienda.
Limite temporale delle istruzioni speciali
Le particolari modalità di acquisizione valgono solo per le denunce relative al periodo occupazionale coperto dal versamento anticipato, pari a sei mesi per gli OTI o a quattro mesi per gli OTD. Terminato tale periodo, i lavoratori devono essere inclusi nelle normali denunce trimestrali della manodopera assunta, da trattare con le ordinarie procedure. Non è consentito inserire nello stesso lavoratore, nella stessa denuncia, giornate di lavoro che ricadano sia nel periodo coperto dall’anticipo sia oltre tale periodo; in caso contrario, devono essere presentate due denunce distinte.
Denunce riferite a versamenti operati dai lavoratori
Le modalità richiamate per i versamenti effettuati dal lavoratore riguardano solo rapporti di lavoro subordinato in corso o già conclusi alla data di entrata in vigore della normativa, di durata non inferiore a quattro mesi nei dodici precedenti e alle dipendenze del medesimo datore di lavoro. La dichiarazione del lavoratore è finalizzata alla richiesta del permesso di soggiorno per l’iscrizione alle liste di collocamento. Gli uffici devono tenere in particolare evidenza le eventuali denunce di parte dei datori di lavoro o gli atti equivalenti conseguenti ad accertamenti d’ufficio, in attesa di successive istruzioni.
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