Sentenza n. 2134/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento della comunicazione di aggiudicazione di Consip s.p.a. prot. n. 35693 del 25 luglio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per l'accertamento, ex art. 116 c.p.a. e art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 del diritto della ricorrente all'oscuramento di parte dell'offerta e la condanna di Consip s.p.a. a esibire e pubblicare la relazione tecnica della ricorrente nella versione oscurata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di Consip che, comunicando l'aggiudicazione, ha respinto le richieste di oscuramento di specifiche parti dell'offerta tecnica per asserita presenza di segreti tecnici e commerciali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, la decisione con cui la stazione appaltante ha negato l'oscuramento di specifiche sezioni e paragrafi della relazione tecnica presentata in una procedura aperta, di rilievo comunitario, per l'affidamento di servizi applicativi e di supporto nell'ambito della sanità digitale. In gara, la ricorrente aveva indicato puntualmente le parti da oscurare e aveva fornito una versione già oscurata, motivando la richiesta con la presenza di informazioni tecnico-industriali e commerciali, dati relativi ad attività di ricerca e sviluppo, organizzazione aziendale e know-how riservato. La stazione appaltante aveva respinto integralmente le richieste con una motivazione generale, fondata sull'indispensabilità della documentazione ai fini dell'eventuale tutela giurisdizionale dei concorrenti, senza esaminare specificamente né la natura segreta delle informazioni né le singole parti dell'offerta. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego per violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché erronea applicazione dell'eccezione relativa all'accesso difensivo, in assenza di una controversia concreta o di una specifica richiesta di accesso da parte di altri concorrenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l'azione proposta entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, considerando applicabile la sospensione feriale dei termini. Nel merito, ha rilevato che Consip non aveva svolto una valutazione specifica delle parti indicate dalla ricorrente come contenenti segreti tecnici o commerciali e aveva fondato il diniego su una presunzione generale di indispensabilità della documentazione per un'eventuale tutela giurisdizionale. Tale motivazione non considera che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, i segreti tecnici e commerciali sono di regola protetti e che l'accesso difensivo costituisce un'eccezione, subordinata alla concreta indispensabilità dell'informazione per la difesa di propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla gara. La stazione appaltante non può quindi sostituirsi genericamente alla valutazione del concorrente interessato all'accesso, né anticipare l'applicazione dell'eccezione difensiva in assenza di una controversia concreta o di una richiesta di acquisizione del dato. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficientemente motivata e comprovata la richiesta di oscuramento, poiché riferita a parti specifiche dell'offerta, accompagnata da una versione oscurata e collegata a informazioni tecnologiche, organizzative, esperienziali e commerciali non divulgate, protette e dotate di rilevanza commerciale. Ha annullato la determinazione impugnata limitatamente al diniego di secretazione, dichiarato il diritto della ricorrente a mantenere riservate le parti segnalate e ordinato a Consip di non diffonderne il contenuto. Le spese sono state compensate per la novità e la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile alle controversie in materia di accesso; il ricorso è stato proposto con tale rito anche contro la decisione sull'oscuramento dell'offerta.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali
I segreti tecnici e commerciali indicati con motivazione e prova dall'offerente sono soggetti, di regola, a protezione e possono essere sottratti all'accesso e alla divulgazione.
art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023
se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara
L'accesso al segreto costituisce eccezione alla tutela riservata e richiede la concreta indispensabilità dell'informazione per la difesa di interessi giuridici propri, specificamente rappresentati in relazione alla gara.
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
Consente di contestare davanti al TAR, con il rito dell'art. 116 c.p.a., la decisione sull'oscuramento entro il termine super-accelerato di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione.
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
Costituisce il quadro della generale conoscibilità degli atti di gara, rispetto al quale la tutela dei segreti tecnici e commerciali opera quale eccezione.
art. 2, direttiva 2016/943/UE
La nozione di segreto commerciale comprende informazioni non divulgate, protette dal titolare, non facilmente accessibili agli operatori del settore e dotate di rilevanza commerciale.
art. 98 d.lgs. 30/2005
Recepisce nell'ordinamento nazionale la nozione di segreto commerciale rilevante per la tutela delle informazioni riservate.
art. 21 direttiva 2014/24/UE
Impone, salvo specifiche deroghe, di non divulgare le informazioni riservate comunicate dagli operatori economici, inclusi i segreti tecnici e commerciali e gli aspetti riservati delle offerte.
Massime di principio
- La decisione della stazione appaltante sull'oscuramento di parti dell'offerta tecnica deve esaminare specificamente le informazioni indicate dall'offerente come segreti tecnici o commerciali e non può fondarsi su una motivazione meramente generale riferita all'indispensabilità della documentazione per un'eventuale tutela giurisdizionale.
- Quando l'offerente abbia indicato parti specifiche dell'offerta, fornito una versione oscurata e motivato il collegamento delle informazioni con know-how tecnico, organizzativo o commerciale oggetto di investimenti, la richiesta di secretazione può ritenersi motivata e comprovata, purché le informazioni siano non divulgate, non facilmente accessibili e dotate di rilevanza commerciale.
- L'accesso a informazioni coperte da segreto tecnico o commerciale costituisce un'eccezione alla regola di protezione e può essere riconosciuto solo ove sia concretamente indispensabile per la difesa in giudizio di interessi giuridici propri, rappresentati in relazione alla specifica procedura di gara.
- La stazione appaltante non può anticipare o applicare genericamente l'eccezione dell'accesso difensivo in assenza di una concreta controversia, di una specifica richiesta di accesso e dell'individuazione dell'interesse giuridico e delle informazioni effettivamente indispensabili alla difesa.
- Il ricorso contro la decisione sull'oscuramento adottata in occasione della comunicazione di aggiudicazione è soggetto al rito dell'art. 116 c.p.a. e deve essere proposto entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, con applicazione della sospensione feriale dei termini secondo quanto ritenuto dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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