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Sentenza

Sentenza del 28/05/2020 n. 10114 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La I. S.p.A. chiedeva il rimborso di euro 40.920,00 corrisposti come addizionale provinciale sulle accise per energia elettrica (consumi gennaio 2010 - ottobre 2011), deducendo l'incompatibilità dell'addizionale con la normativa comunitaria sulle accise e contestando il diniego per presunta carenza di legittimazione attiva da parte dell'Agenzia delle Dogane.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia (preliminare e assorbente) ritenendo che la legittimazione a richiedere il rimborso delle accise e delle addizionali spetti esclusivamente al soggetto passivo d'imposta, ossia il fornitore/distributore di energia. Ha cassato la sentenza impugnata della CTR, deciso nel merito e respinto il ricorso introduttivo della I. S.p.A. per carenza di legittimazione, compensando le spese di giudizio. La Corte ha precisato che il consumatore finale può esercitare un'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, e potrà rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria solo se dimostri l'inefficacia o l'impossibilità reale del rimedio civile, nel rispetto del principio di effettività dell'Unione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.504/1995 (TUIR sulle accise)

    art.2 co.1; art.14; art.16 co.3; art.53 co.1; art.56 co.1

    Definisce il sorgere dell'obbligazione tributaria e individua il soggetto obbligato al pagamento (fornitori/venditori), disciplina il diritto di rivalsa e fissa le regole procedurali per il rimborso: l'art.14 limita la legittimazione al soggetto passivo dell'imposta e stabilisce termini di decadenza.

  • D.L. 28.11.1988 n.511

    art.6 co.1 lett.c (testo applicabile ratione temporis)

    Istituisce le addizionali sul consumo di energia elettrica indicando come soggetto dovuto il fornitore che fornisce al consumatore finale; pertanto l'onere tributario è posto in capo al fornitore, anche se economicamente trasferibile.

  • Direttiva 2008/118/CE

    Fissa principi generali sulle accise e prevede la possibilità di rimborso quando l'imposta risulta indebitamente pagata; lascia agli Stati membri la disciplina delle modalità, nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.

  • Legge n.428/1990

    Stabilisce che i tributi nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati salvo che l'onere sia stato trasferito ad altri soggetti; impone che l'amministrazione non possa presumere il trasferimento ma debba provarne l'esistenza.

  • D.L. n.16/2012

    art.9 co.2; art.4 co.10 (richiamati nel ricorso)

    Prevede obblighi dichiarativi per i fornitori circa i consumi fatturati e disciplina aspetti connessi all'addizionale; non introduce titolo di legittimazione sostitutiva del consumatore al rimborso verso l'Amministrazione.

  • Codice Civile

    Norma sulla ripetizione dell'indebito, applicabile tra consumatore e fornitore per la restituzione di somme indebitamente pagate in rivalsa, ma non riconducibile all'azione di rimborso tributario verso l'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso di imposte o addizionali sulle accise spetta, di regola, al soggetto passivo d'imposta (fornitore/distributore) e non al consumatore finale.
  • Il consumatore finale che abbia subito il trasferimento dell'onere può azionare la restituzione nei confronti del fornitore attraverso la normale azione di ripetizione dell'indebito (art.2033 c.c.).
  • Solo in casi particolari, e previa allegazione dell'inefficacia o impossibilità del rimedio civile, il consumatore potrà chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, alla luce del principio di effettività dell'Unione; l'onere di provarne la necessità grava sul richiedente.
  • I termini e le condizioni per il rimborso (decadenza, modalità) sono fissati dalla normativa nazionale (es. art.14 TUA) e decorrono dal pagamento effettuato per estinguere l'obbligazione tributaria, cioè normalmente dal pagamento operato dal soggetto passivo.
  • Se il fornitore è condannato a restituire ai consumatori quanto ottenuto per rivalsa, il fornitore ha un termine ristretto per richiedere il rimborso all'Amministrazione (previsto dalla norma), ma ciò non trasferisce automaticamente al consumatore la legittimazione a rivolgersi all'Amministrazione.

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