Cassazione Penale, Sentenza n. 19324/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bari che lo aveva condannato per gestione di rifiuti pericolosi (batterie esauste) in assenza di autorizzazione. Il ricorso articolava tre motivi: (1) illegittimità della confisca delle batterie per richiamo di una norma (art. 260-ter d.lgs. 152/2006) ormai abrogata; (2) vizio di applicazione dell'art. 256 comma 2 d.lgs. 152/2006, ritenendo che il Tribunale avesse escluso l'abbandono o il deposito incontrollato; (3) vizio di motivazione e contraddittorietà della Corte d'Appello riguardo al concetto di gestione "incontrollata" rispetto alla mancanza di autorizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo, confermando la responsabilità penale dell'imputato per la raccolta non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 1 lett. b). Ha però accolto il primo motivo ritenendo erronea l'applicazione dell'art. 260-ter d.lgs. 152/2006, norma abrogata successivamente al fatto; pertanto ha annullato la pronuncia limitatamente alla confisca delle batterie e ha rinviato per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Per il resto la sentenza impugnata è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256 (commi 1 e 2)
La Corte ha ritenuto che la condotta contestata (raccolta di batterie esauste senza autorizzazione) rientri nell'art. 256 comma 1 lett. b) quale gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione; il richiamo al comma 2 nell'imputazione è stato considerato pleonastico e non applicato.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260-ter
La Corte ha rilevato che l'art. 260-ter, richiamato dalla Corte territoriale per giustificare la confisca, era stato soppresso dal d.l. n. 135/2018 convertito dalla legge n. 12/2019 e quindi non poteva costituire titolo per la confisca.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259 (comma 2)
Dopo l'abrogazione dell'art. 260-ter la disciplina della confisca dei mezzi impiegati resta regolata dall'art. 259 comma 2; la Cassazione ha indicato che la confisca va valutata alla luce di questa norma.
codice penale, art. 240 (comma 4)
Il ricorrente sosteneva che la confisca fosse incompatibile con l'art. 240 comma 4 c.p. quando la detenzione della cosa può essere consentita mediante autorizzazione amministrativa; la Corte non ha esteso l'annullamento su questo profilo, rinviando però il giudizio di confisca alla Corte di appello.
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
La norma di conversione ha abrogato disposizioni relative al SISTRI, determinando l'abrogazione degli articoli che avevano introdotto l'art. 260-ter; la Cassazione ha richiamato tale effetto abrogativo per escludere l'applicabilità dell'art. 260-ter.
art. 11 comma 3-bis d.l. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. legge 30 ottobre 2013, n. 125)
Richiamato nel ricorso dal difensore in tema di ambito di applicazione delle norme sulla tracciabilità dei rifiuti; la Corte ha considerato prevalente l'effetto abrogativo del successivo d.l. n. 135/2018.
codice di procedura penale, art. 624
La Cassazione ha disposto che, poiché l'annullamento opera limitatamente alla confisca, l'affermazione di responsabilità dell'imputato resta irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Massime di principio
- La gestione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione integra il reato ex art. 256 comma 1 d.lgs. 152/2006 quando è accertata la presenza dei rifiuti e l'assenza di titolo autorizzatorio indipendentemente dal luogo di conservazione.
- Il riferimento in atto di accusa a più commi o ipotesi di reato è pleonastico se i fatti descritti corrispondono in concreto solo a una specifica fattispecie; la Corte valuterà la corrispondenza tra fatti e norma applicabile.
- Una norma abrogata non può costituire titolo legale per misure sanzionatorie o patrimoniali: le confische devono fondarsi su disposizioni vigenti al momento della decisione o, se previsto, su norme applicabili retroattivamente in modo legittimo.
- Se la confisca è disposta sulla base di una disposizione soppressa, la Corte di Cassazione può annullare la pronuncia limitatamente a quel capo e rinviare per nuovo giudizio, lasciando intatte le altre statuizioni irrevocabili.
- La possibilità di regolarizzare la detenzione di una cosa tramite titolo amministrativo può essere rilevante nel valutare l'applicabilità della confisca, ma la sua efficacia dipende dalla normativa specifica e dall'effettiva possibilità di rilascio dell'autorizzazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19147/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19148/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19150/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19151/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19154/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19155/2023 del 08/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →