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Ordinanza

Ordinanza n. 1189/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: 1) il verbale giornaliero n. 22 del 15 dicembre 2025 della commissione per gli accertamenti attitudinali del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale di sanità - Servizio di psicologia - I Divisione, nominata con decreto del Ministero dell’Interno, Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, notificato alla ricorrente a mani proprie in data 15 dicembre, nella parte in cui veniva decretata la non idoneità della dott.ssa -OMISSIS- all’esito delle prove attitudinali nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, aperto anche ai candidati non appartenenti alla Polizia di Stato; 2) il verbale di notifica del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale di sanità - Servizio di psicologia - I Divisione, redatto dalla commissione attitudinale, consegnato a mani proprie il 15 dicembre 2025, con cui veniva comunicato alla ricorrente il giudizio di non idoneità e la relativa esclusione, ai sensi dell’art. 24, punto 9, D.M. 9 settembre 2022, n. 168, dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, aperto anche ai candidati non appartenenti alla Polizia di Stato; 3) la scheda di giudizio redatta dalla commissione per gli accertamenti attitudinali del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale di sanità - Servizio di psicologia - I Divisione, contenente le valutazioni in ordine alla inidoneità per mancanza dei requisiti attitudinali della ricorrente nell’ambito degli accertamenti svolti dalla commissione stessa e datato 15 dicembre 2025; 4) l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato sul sito https://www.poliziadistato.it/ articolo/302767eb9654370bd942838890, il 30 gennaio 2026 con avviso del 30 gennaio 2026, solo limitatamente alla parte in cui non risulta inserita per le convocazioni della prova orale l’odierna ricorrente; 5) ogni ulteriore atto e provvedimento preordinato, presupposto e consequenziale, anche dagli estremi sconosciuti, che si dovesse ritenere lesivo della posizione dell’odierna ricorrente nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche con riserva, alla fase conclusiva - costituita dalla prova orale - attualmente in corso della procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione di n. 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, aperta anche ai candidati non appartenenti alla Polizia di Stato.

Giustizia amministrativa202601533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, con mancata ammissione alla prova orale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione attitudinale del 15 dicembre 2025, il verbale di notifica del giudizio, la scheda di valutazione e l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, chiedendo anche l'ammissione, eventualmente con riserva, alla fase orale. Ha dedotto la contraddittorietà intrinseca del giudizio di non idoneità, evidenziando il contrasto tra la valutazione negativa della commissione e i precedenti giudizi favorevoli espressi dal funzionario psicologo l'11 dicembre 2025 e dal perito selettore il 12 dicembre 2025, nonché con i risultati dei test scritti e con le valutazioni dei consulenti incaricati dalla candidata. I precedenti giudizi descrivevano la candidata come responsabile, affidabile, costante, razionale, dotata di buone capacità intellettive, adeguate capacità critiche e autocritiche, ben integrata socialmente e concretamente orientata agli obiettivi; la commissione, invece, aveva rilevato scarsa fiducia nelle proprie potenzialità, insufficiente consapevolezza dei propri limiti, insicurezza, scarsa disinvoltura e autorevolezza, oltre a una motivazione idealizzata, vaga e inconsistente. La ricorrente ha quindi contestato l'insufficienza della motivazione del dissenso della commissione rispetto agli atti istruttori precedenti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame attitudinale. Ha ritenuto sussistenti, in via prima facie, possibili discrasie tra le valutazioni positive del funzionario psicologo e del perito selettore e alcune affermazioni contenute nel giudizio finale di non idoneità. Il giudice ha rilevato che tali valutazioni negative non risultavano adeguatamente supportate da una motivazione rafforzata, necessaria quando il provvedimento conclusivo si discosta dagli atti istruttori precedenti. Ha quindi ordinato all'amministrazione di ammettere la ricorrente alla ripetizione del colloquio collegiale davanti a una commissione in diversa composizione, da svolgersi entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza. La nuova commissione dovrà motivare più diffusamente le ragioni di un eventuale dissenso dai risultati dei test scritti e dalle osservazioni dello psicologo e del perito selettore. È stato disposto che l'amministrazione o la parte più diligente trasmettano aggiornamenti sugli sviluppi del percorso concorsuale. Il seguito del giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 giugno 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i poteri cautelari del giudice amministrativo; il giudice ha disposto il riesame attitudinale della candidata.

  • art. 24, punto 9, D.M. 9 settembre 2022, n. 168

    La disposizione è indicata quale base dell'esclusione della candidata dal concorso a seguito del giudizio di non idoneità attitudinale.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafo 1

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il giudizio finale di non idoneità in una procedura concorsuale si discosta da valutazioni istruttorie precedenti di segno favorevole, l'amministrazione deve fornire una motivazione rafforzata, idonea a spiegare concretamente le ragioni del dissenso.
  • La presenza di discrasie prima facie rilevanti tra le valutazioni dello psicologo, del perito selettore, i risultati dei test scritti e il giudizio conclusivo della commissione può integrare un adeguato fumus boni iuris per disporre in sede cautelare il riesame attitudinale.
  • Il riesame cautelare di un giudizio attitudinale concorsuale può essere affidato a una commissione in diversa composizione, con obbligo di esaminare e motivare specificamente l'eventuale dissenso dai precedenti atti istruttori e dai risultati dei test.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelareDifetto di istruttoria

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