Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 510/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza ex art. 127 T.U.L.P.S. per il commercio di metalli preziosi, preceduto da ricorso avverso il silenzio sulla relativa istanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno inizialmente impugnato il silenzio-inadempimento della Questura di Livorno sull’istanza presentata il 23 febbraio 2026 per il rilascio della licenza prevista dall’art. 127 T.U.L.P.S., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la fissazione di un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti hanno impugnato il successivo diniego della licenza e ne hanno chiesto la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il diniego era contestato in relazione alla rilevanza di precedenti condanne penali riportate dal ricorrente, poi riabilitato, per delitti contro la persona commessi con violenza, tra cui la violenza sessuale, e per furto. La prospettazione dei ricorrenti sembra avere contestato l’incidenza automatica di tali condanne nonostante la riabilitazione; il Collegio ha invece rilevato, in sede sommaria, che l’Amministrazione avrebbe fondato il diniego su una valutazione discrezionale della rilevanza dei reati, e non su un effetto automaticamente ostativo delle condanne.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti. In base alla valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché il diniego sembrava derivare da una valutazione discrezionale dell’Amministrazione circa la rilevanza dei delitti contro la persona commessi con violenza e del furto, anziché dall’applicazione automatica delle precedenti condanne, e appariva coerente con l’art. 11, comma 2, T.U.L.P.S. Non sono stati ravvisati, pertanto, i presupposti cautelari dell’art. 55 c.p.a. La domanda di sospensione è stata respinta e le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 127 T.U.L.P.S.

    È la disposizione in base alla quale era stata richiesta la licenza per l’esercizio del commercio di metalli e oggetti preziosi.

  • art. 11, comma 2, T.U.L.P.S.

    È stato ritenuto, in sede cautelare e con valutazione sommaria, coerente il diniego fondato sulla valutazione discrezionale della rilevanza di precedenti delitti contro la persona commessi con violenza e del reato di furto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto non sussistenti tali presupposti, in particolare per difetto di fumus boni iuris.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Richiamato nella domanda originaria per la richiesta di eventuale nomina di un commissario ad acta nell’azione avverso il silenzio.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di una licenza di pubblica sicurezza non appare automaticamente illegittimo per il solo fatto che le condanne penali del richiedente siano state seguite da riabilitazione, quando l’Amministrazione abbia svolto una valutazione discrezionale della rilevanza concreta dei reati ai fini dell’affidabilità richiesta per il titolo.
  • La riabilitazione del condannato non esclude, di per sé, che l’Amministrazione di pubblica sicurezza possa considerare i fatti storici e la natura dei reati nell’esercizio del potere valutativo previsto dal T.U.L.P.S.; la legittimità di tale valutazione deve essere apprezzata in rapporto alla motivazione effettivamente posta a fondamento del diniego.
  • Nella fase cautelare, il fumus boni iuris manca quando, sulla base di una cognizione sommaria, il provvedimento impugnato risulti coerente con la disciplina applicabile e fondato non su un automatismo derivante dalle condanne, ma su una valutazione discrezionale della loro rilevanza.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTermini del procedimento e silenzio
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.