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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 8372 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva richiesto l'ICI per l'anno 2001 su immobili appartenenti al Consorzio. Il Consorzio, posto in liquidazione coatta amministrativa nel 1990 e successivamente tornato in bonis in seguito all'omologazione del concordato, sosteneva che, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504 del 1992, durante la procedura l'imposta fosse dovuta solo in caso di vendita degli immobili e incasso del prezzo, e che il soggetto obbligato fosse il commissario liquidatore. Contestava inoltre la motivazione dell'avviso, ritenendola insufficiente perché non spiegava per quale ragione il soggetto passivo fosse il Consorzio anziché il commissario liquidatore. Una parte dell'accertamento relativa a immobili non più di proprietà del Consorzio era stata già annullata dal Comune in autotutela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'ICI maturata durante il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa non viene meno se la procedura si chiude senza vendita degli immobili e con il ritorno in bonis dell'impresa: l'obbligazione tributaria resta a carico dell'impresa proprietaria, che deve presentare la dichiarazione e pagare gli importi dovuti. Il commissario liquidatore o il curatore devono provvedere al versamento entro tre mesi dall'incasso del prezzo solo quando gli immobili vengono venduti, ma ciò non esclude l'obbligazione sostanziale dell'impresa proprietaria. La motivazione dell'avviso è stata ritenuta sufficiente perché indicava gli immobili e gli elementi essenziali della pretesa, consentendo al contribuente di contestare an e quantum dell'imposta; non era necessario spiegare specificamente perché il Consorzio, anziché il commissario, fosse il soggetto passivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.200 euro, di cui 200 euro per esborsi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6, nel testo originario

    Nel periodo di durata del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di dichiarazione e versamento sono collegati alla vendita degli immobili e all'incasso del relativo prezzo.

    La norma sospende gli adempimenti del curatore o del commissario fino alla vendita, ma non elimina l'obbligazione tributaria maturata durante la procedura. Se la procedura termina senza vendita e l'impresa torna in bonis, l'obbligazione resta a carico dell'impresa proprietaria.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1

    Il proprietario dell'immobile è soggetto passivo dell'ICI.

    La proprietà degli immobili rimane in capo all'impresa anche durante la procedura concorsuale; lo spossessamento non determina il trasferimento della soggettività passiva dell'imposta.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2

    L'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di contestare efficacemente l'esistenza e l'ammontare dell'imposta.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3, comma 1

    Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, soddisfatto quando sono indicate le ragioni e gli elementi essenziali della pretesa.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Lo Statuto dei diritti del contribuente richiede che gli atti tributari siano motivati, ma non impone l'indicazione di ogni possibile argomentazione giuridica se il contribuente è posto in condizione di difendersi.

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 214

    Disciplina il concordato nella liquidazione coatta amministrativa, il cui esito può determinare la chiusura della procedura e il ritorno in bonis dell'impresa senza vendita degli immobili.

Massime di principio

  • La sottoposizione a fallimento o liquidazione coatta amministrativa non trasferisce automaticamente la soggettività passiva dell'imposta dal proprietario al curatore o al commissario liquidatore: il bene resta nel patrimonio dell'impresa fino al trasferimento a un terzo.
  • Se la procedura concorsuale si chiude senza vendita dell'immobile e l'impresa torna in bonis, l'imposta maturata durante la procedura non si estingue; gli obblighi dichiarativi e di pagamento ricadono sull'impresa tornata operativa.
  • Il riferimento alla vendita e all'incasso del prezzo nella disciplina speciale riguarda principalmente le modalità e i tempi di riscossione durante la procedura, non l'esistenza del debito tributario.
  • Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando identifica il contribuente, gli immobili, il periodo d'imposta e l'importo o gli elementi per determinarlo, consentendo una contestazione effettiva; non deve necessariamente anticipare ogni argomento giuridico sulla soggettività passiva.
  • Lo spossessamento derivante dalla procedura concorsuale non equivale a un trasferimento della proprietà: il trasferimento si produce, di regola, solo con il decreto di trasferimento conseguente alla vendita.
  • Le sanzioni per omessa dichiarazione possono seguire una disciplina distinta rispetto all'imposta principale e possono essere imputate al curatore o al commissario quale autore dell'omissione, mentre il tributo resta a carico del proprietario.

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