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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06455/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la responsabilità dell'imputato per il reato contestato e condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di false dichiarazioni sulla propria identità personale. Con il primo motivo ha denunciato vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che, dopo aver reso false generalità agli agenti, aveva consentito la propria identificazione tramite un documento di riconoscimento; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il reato ha natura istantanea e si perfeziona con la falsa dichiarazione, prescindendo dal successivo ritrovamento o esibizione del documento, peraltro rinvenuto solo a seguito di perquisizione e dopo che l'imputato si era dato alla fuga. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità e mancanza di specificità, rilevando la mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le doglianze svolte in ricorso. È stato altresì richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso con esposizione disordinata, generica e caotica, tale da non consentire un ordinato inquadramento dei vizi dedotti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Il reato di falsa dichiarazione sulla identità personale è qualificato come reato istantaneo e si perfeziona con la resa di false generalità, senza che rilevi il successivo rinvenimento o utilizzo di un documento identificativo.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta applicabile nel caso concreto; il motivo che ne lamentava il diniego è stato giudicato generico e non specificamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e ordinate, riconducibili ai vizi di legittimità deducibili; un'esposizione disordinata, generica e caotica è inammissibile.

Massime di principio

  • Il delitto di false dichiarazioni sulla identità personale ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente rende la falsa generalità all'autorità, restando irrilevanti i successivi sviluppi volti a consentire l'identificazione del soggetto.
  • La successiva esibizione o il rinvenimento di un documento di identità non elide la consumazione del reato già perfezionato con la falsa dichiarazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione contro il diniego della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; in mancanza di specificità e correlazione, la censura è inammissibile.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, per struttura e contenuto, non consenta di individuare con chiarezza i vizi di legittimità dedotti e si presenti come esposizione confusa, generica o prolissa.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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