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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2516/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fantozzi era stato dichiarato colpevole della contravvenzione ex art. 727 c.p. per aver mantenuto alcune capre in locali non idonei, in cattive condizioni di salute e in stato di denutrizione. Ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cassino sostenendo: 1) mancanza di motivazione e travisamento della prova con errore sulla qualifica soggettiva (contestando di essere "custode giudiziario" delle capre e affermando che la disponibilità era del proprietario La Rocca); 2) inosservanza di norme e carenza di legitimatio ad causam da parte del La Rocca che si era costituito parte civile; 3) omissione di motivazione circa il diniego (o mancato pronunciamento) sulla sospensione condizionale della pena, richiesta dal difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi (travisamento della prova e carenza di legittimazione della parte civile), confermando la correttezza della motivazione del Tribunale: anche in assenza di formale nomina a custode giudiziario, l'istruttoria dimostrava che Fantozzi aveva di fatto detenuto gli animali e quindi assunto gli obblighi di cura, la cui violazione integra l'art. 727 c.p. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla sospensione condizionale della pena perché il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta; questo avrebbe dovuto comportare annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ma il reato è nel frattempo estinto per prescrizione (artt. 157-161 c.p.), pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Sono comunque confermate le statuizioni civili e condannato il ricorrente a rifondere le spese della parte civile per Euro 3.500 oltre spese generali e accessorie.

Norme richiamate

  • art. 727 cod. pen.

    Il reato per maltrattamento o detenzione in condizioni incompatibili degli animali può essere commesso non solo dal proprietario ma anche da chi li detiene, anche occasionalmente; la responsabilità deriva dalla disponibilità de facto e dagli obblighi di cura.

  • artt. 157-161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione e l'estinzione del reato: la sopravvenuta estinzione per prescrizione comporta l'annullamento della sentenza senza rinvio quando il beneficio elimini la rilevanza penale del fatto.

  • Principio di diritto della Corte di Cassazione sul controllo della motivazione

    giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009; Sez. 3, n. 6415 del 18/1/2006

    La Suprema Corte verifica la coerenza strutturale e logico-argomentativa della motivazione, ma non può rinnovare la valutazione del merito né riqualificare il fatto sulla base di una lettura alternativa delle prove. Tale limite impedisce la revisione delle valutazioni probatorie affidate al giudice di merito.

Massime di principio

  • La responsabilità per maltrattamento o condizioni di detenzione degli animali può essere accertata sulla base della detenzione di fatto: non è necessaria una formale nomina a "custode" se l'imputato ha materialmente la disponibilità degli animali e gli obblighi di cura.
  • In Cassazione il ricorso che si sostanzia nella richiesta di una diversa valutazione delle prove è spesso inammissibile: la Corte valuta la coerenza e completezza della motivazione, non rivede il merito probatorio.
  • Se il difensore chiede benefici (es. sospensione condizionale della pena) il giudice deve pronunciarsi esplicitamente o comunque risultare chiaro nella motivazione; il mancato esame può costituire motivo valido di annullamento.
  • La sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione può impedire il rinvio per riesame su questioni formali e determinare l'annullamento della sentenza per estinzione del reato, pur confermando le statuizioni civili.
  • La costituzione di parte civile da parte del proprietario non è automaticamente inammissibile solo perché il proprietario avrebbe potuto essere responsabile: la parte civile ha interesse se ha subito un danno derivante dalla responsabilità accertata in capo all'imputato.
  • Le spese civili possono essere confermate e liquidate anche quando la sentenza penale venga annullata per estinzione del reato; l'estinzione non necessariamente elimina gli obblighi di natura civile riconosciuti nel giudizio penale.

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