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Sentenza

Sentenza del 07/12/2016 n. 25106 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, denunciando la violazione delle norme sugli studi di settore e sull'accertamento analitico-induttivo. La CTR aveva annullato l'avviso relativo al 2004, ritenendo che il solo scostamento dagli studi di settore non fosse sufficiente e che l'Ufficio dovesse fornire ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti, nonostante il contribuente, pur regolarmente invitato al contraddittorio, non avesse partecipato né prodotto elementi idonei a giustificare lo scostamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha affermato che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici la cui efficacia si consolida nell'ambito del contraddittorio con il contribuente. Quando il contraddittorio è stato regolarmente attivato e il contribuente non partecipa o non fornisce alcuna allegazione o prova contraria, l'Ufficio non deve offrire ulteriori dimostrazioni oltre alla corretta applicazione dello standard e allo scostamento rilevato. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la C. s.r.l. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 1.500 euro per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993

    Disciplina gli studi di settore e il loro utilizzo come strumento di ricostruzione statistica della normale redditività, applicabile nell'ambito dell'accertamento tributario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento analitico-induttivo dei redditi sulla base di presunzioni, quando gli elementi disponibili rendono inattendibile quanto dichiarato.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Riguarda la rettifica della dichiarazione IVA mediante gli strumenti e gli elementi presuntivi previsti dalla disciplina dell'accertamento.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635

    La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

    Il contraddittorio è essenziale: l'Ufficio deve attivarlo e motivare sull'applicabilità concreta dello standard e sulle contestazioni del contribuente. Se il contribuente non partecipa o non formula contestazioni, non può poi pretendere che l'Ufficio fornisca ulteriori elementi presuntivi.

  • Cass. n. 6929 del 2013

    Conferma che l'accertamento basato sugli studi di settore deve essere valutato alla luce del contraddittorio e degli elementi eventualmente forniti dal contribuente.

  • Cass. n. 17646 del 2014

    Ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.

    La mancata partecipazione effettiva del contribuente al contraddittorio comporta che lo scostamento dagli studi di settore possa fondare la pretesa senza necessità di ulteriori presunzioni, purché l'accertamento sia correttamente applicato e motivato.

Massime di principio

  • Gli studi di settore non determinano automaticamente il reddito imponibile: costituiscono presunzioni semplici che devono essere applicate e motivate in relazione alla concreta attività del contribuente.
  • L'Amministrazione deve attivare il contraddittorio con il contribuente; la sua omissione può determinare la nullità dell'accertamento.
  • Se il contraddittorio è stato regolarmente instaurato, il contribuente deve partecipare e fornire spiegazioni, documenti o elementi idonei a dimostrare che lo scostamento è giustificato.
  • Il contribuente che non partecipa al contraddittorio o non presenta alcuna allegazione non può normalmente contestare l'accertamento sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto fornire ulteriori presunzioni oltre allo scostamento.
  • La mancata partecipazione non esonera comunque l'Ufficio dal dimostrare la corretta applicabilità dello studio di settore e dal motivare adeguatamente l'avviso.
  • In situazioni analoghe, l'onere probatorio si sposta in concreto sul contribuente dopo la corretta attivazione del contraddittorio: è quindi essenziale rispondere all'invito e documentare tempestivamente le peculiarità dell'attività e del periodo d'imposta.

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