Cassazione Penale, Sentenza n. 26008/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il condannato, in sede di esecuzione ex art. 671 c.p.p., chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati oggetto di quattro diverse sentenze irrevocabili. Il Tribunale di Pisa aveva rigettato l'istanza ritenendo i reati del tutto disomogenei e commessi in un ampio periodo temporale. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge per omessa e/o carente motivazione e vizio di omessa petizione ex art. 111 Cost., sostenendo che alcuni reati erano omogenei o della stessa indole, che quelli indicati ai punti 1), 2) e 3) erano stati commessi in un arco temporale limitato e che il provvedimento impugnato si era limitato a formule assertive e stereotipate, senza un'effettiva valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della continuazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pisa, quale giudice dell'esecuzione, affinché proceda a una nuova e approfondita verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso. La motivazione del provvedimento annullato è stata reputata insufficiente perché meramente assertiva, non confrontata con le deduzioni difensive e priva di un esame dei dati fondamentali rilevanti per la continuazione.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
È la norma che consente al giudice dell'esecuzione di applicare il vincolo della continuazione tra reati già giudicati, previa verifica dell'unicità del disegno criminoso.
art. 81, secondo comma, c.p.
Richiede che i reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; la Corte ribadisce che tale requisito va verificato in modo rigoroso e non sulla base di meri indici presuntivi.
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro della censura per omessa motivazione/omessa petizione del provvedimento del giudice dell'esecuzione.
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del primo reato richiamato tra i presupposti della richiesta di continuazione.
art. 625 n. 7 c.p.
Circostanza aggravante del primo reato richiamato tra i presupposti della richiesta di continuazione.
art. 110 c.p.
Norma sul concorso di persone nei reati richiamati tra i presupposti della richiesta di continuazione.
art. 591 c.p.
Reato richiamato tra i presupposti della richiesta di continuazione.
art. 591 n. 4 c.p.
Qualificazione ulteriore del reato richiamato tra i presupposti della richiesta di continuazione.
art. 572 c.p.
Reato richiamato tra i presupposti della richiesta di continuazione.
art. 582 c.p.
Reato richiamato tra i presupposti della richiesta di continuazione.
art. 576 comma 1 n. 1 c.p.
Aggravante richiamata per uno dei reati oggetto della richiesta di continuazione.
art. 56 c.p.
Norma sul tentativo, richiamata per alcuni dei reati oggetto della richiesta di continuazione.
art. 640 c.p.
Reato di truffa richiamato tra i presupposti della richiesta di continuazione.
art. 494 c.p.
Reato richiamato tra i presupposti della richiesta di continuazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso, da riferire al momento della commissione del primo reato e non desumibile automaticamente dalla sola pluralità degli illeciti.
- La natura omogenea o disomogenea dei reati e la loro distanza temporale sono soltanto indici sintomatici, ma non possono sostituire l'accertamento della preordinazione unitaria delle condotte.
- La motivazione del diniego della continuazione deve confrontarsi con gli elementi dedotti dalla difesa e indicare le ragioni per cui essi non sono idonei a dimostrare un programma criminoso unitario; sono inadeguate formule meramente assertive o stereotipate.
- L'apprezzamento del giudice di merito sulla continuazione è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia incompleta, incongrua o viziata da travisamenti, mentre resta insindacabile solo se sorretta da argomentazione completa e logicamente coerente.
- La verifica della preordinazione criminosa non può fondarsi su mere presunzioni o congetture, ma deve essere ancorata a dati fattuali concreti relativi alle causali, alle modalità esecutive, alla sistematicità delle condotte e alle condizioni soggettive dell'agente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25817/2026 del 10/07/2026
- Sentenza penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25818/2026 del 10/07/2026
- Sentenza penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25820/2026 del 10/07/2026
- Sentenza penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25823/2026 del 10/07/2026
- Sentenza penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25824/2026 del 10/07/2026
- Sentenza penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25825/2026 del 10/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →