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Sentenza

Sentenza n. 1957/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, n. 1307 del 2025.

Giustizia amministrativa202600676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, la sentenza oggetto di ottemperanza era stata eseguita dall'amministrazione. Le spese di lite sono state compensate. La sentenza dispone inoltre che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, n. 1307 del 2025, concernente il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo la necessità di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Nelle more del giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha dichiarato che la sentenza era stata eseguita e ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto nella sentenza posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del processo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendovi più un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • L’avvenuta esecuzione del giudicato può essere rappresentata dalla parte ricorrente e, ove risulti dagli atti, conduce alla definizione del giudizio senza ulteriori statuizioni conformative o sostitutive.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per esecuzione sopravvenuta del giudicato, le spese possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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