Cassazione Civile, Ordinanza n. 02059/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha integrato il dispositivo dell'ordinanza precedente, aggiungendo la formula di distrazione delle spese in favore dell'Avv. Maurizio Veglio, dichiaratosi antistatario. Ha inoltre precisato che, trattandosi di procedimento di natura amministrativa, non occorreva provvedere alle spese del procedimento di correzione, non essendovi una parte soccombente in senso proprio.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore della parte che aveva ottenuto, con precedente ordinanza della Corte di cassazione, l'accoglimento del ricorso contro il provvedimento di proroga del trattenimento, ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di quella ordinanza. In particolare, dopo la condanna del controricorrente alla rifusione delle spese di merito e di legittimità, il provvedimento non aveva riportato la richiesta, formulata in memoria, di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L'istanza è stata esaminata nel procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
memoria depositata ex art.380 bis1 cod.proc.civ.
La memoria depositata in questa fase ha contenuto la richiesta di distrazione delle spese che la Corte avrebbe dovuto prendere in considerazione nel dispositivo.
artt. 287 e 288 c.p.c.
Il rimedio per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, in assenza di specifica previsione, è il procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate deve essere trattata come errore materiale correggibile con il procedimento ex artt. 287 e 288 c.p.c., quando non sia prevista una diversa disciplina espressa.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile anche avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Quando il procedimento di correzione ha natura amministrativa, non si procede alla regolazione delle spese del relativo incidente, poiché manca una parte soccombente in senso tecnico.
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