Cassazione Civile, Ordinanza n. 30658/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Una committente, anche quale legale rappresentante della società che aveva promosso la realizzazione di un immobile destinato a residenza turistico-alberghiera, conveniva in giudizio l'architetto incaricato della progettazione e direzione lavori, deducendo che l'opera presentava gravi vizi, in particolare una insufficiente insonorizzazione tra le unità interne. Il Tribunale aveva ritenuto la professionista responsabile per inadempimento nella direzione lavori e l'aveva condannata al risarcimento, con manleva dell'assicuratrice. La Corte d'appello aveva invece escluso la responsabilità del direttore dei lavori per il difetto di insonorizzazione, ritenendo che il controllo dovuto fosse solo di alta sorveglianza e non di continuo controllo delle attività esecutive, e aveva inoltre negato l'applicabilità del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 all'immobile, considerandolo un'unica unità abitativa e non una pluralità di appartamenti. Con il ricorso per cassazione la committente ha censurato la sentenza d'appello per violazione degli artt. 1669, 2236 e 1176 c.c., sostenendo che i carotaggi del c.t.u. avevano evidenziato una difforme composizione del massetto e dell'isolamento acustico rispetto al capitolato e alla variante concordata, e che il direttore lavori avrebbe dovuto vigilare sulla corretta esecuzione e sulla conformità dei materiali prima della chiusura del solaio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1 e 2 d.P.C.M. 5 dicembre 1997 e dell'art. 2, lett. b), l. n. 447/1995, sostenendo che i requisiti acustici passivi dovevano applicarsi anche alle strutture turistico-alberghiere composte da più ambienti abitativi interni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità fondata sulla sottoscrizione del ricorso da parte di un solo difensore, ritenendo valido il ricorso perché sottoscritto da uno dei difensori munito di procura e abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione. Ha poi accolto entrambi i motivi: ha affermato che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la responsabilità del direttore dei lavori, poiché la sua attività, pur non richiedendo vigilanza continua e giornaliera, impone un'obbligazione di mezzi valutata secondo la diligentia quam in concreto e comporta il controllo della conformità dell'opera al capitolato e alle regole dell'arte, soprattutto quando la corretta insonorizzazione costituisce profilo rilevante del progetto e vi siano state modifiche in corso d'opera. Ha inoltre ritenuto erronea la negata applicabilità del d.P.C.M. 5 dicembre 1997, richiamando la precedente decisione sulla medesima vicenda: il decreto si applica, ratione temporis, ai rapporti sorti prima della sua esclusione legislativa e, comunque, costituisce criterio tecnico di riferimento per valutare la qualità dell'opera e i gravi difetti di insonorizzazione. Ha precisato che, per una struttura turistico-alberghiera composta da più mini-appartamenti, questi integrano distinti ambienti abitativi e quindi rilevano i parametri acustici interni e di calpestio, non solo quelli di facciata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, in diversa composizione, perché riesamini la responsabilità e le conseguenze contrattuali applicando correttamente i criteri tecnici e normativi indicati.
Norme richiamate
art. 1716 c.c.
in presenza di più mandatari con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell'atto se non è richiesta espressamente un'azione congiunta
art. 156, ultimo comma, c.p.c.
il difetto formale è superato se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè l'introduzione rituale del giudizio di cassazione
art. 1711, secondo comma, c.c.
la sottoscrizione del difensore cassazionista consente di ricondurre l'attività al mandato con rappresentanza, rendendo ammissibile il ricorso
art. 1669 c.c.
è la norma evocata per la responsabilità da gravi difetti dell'opera, utilizzata come parametro per valutare i vizi di insonorizzazione
art. 2236 c.c.
è richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte valorizza la diligenza professionale concreta del direttore dei lavori
art. 1176 c.c.
la prestazione del direttore lavori va valutata secondo la diligenza qualificata e concreta richiesta dalla professione
art. 1 d.P.C.M. 5 dicembre 1997
fissa i requisiti acustici passivi degli edifici
art. 2 d.P.C.M. 5 dicembre 1997
richiama la nozione di ambienti abitativi e la classificazione delle categorie di edifici
art. 2, lett. b), L. n. 447/1995
definisce gli ambienti abitativi come ogni ambiente interno destinato alla permanenza di persone o comunità e usato per diverse attività umane
art. 3, comma 1, lett. e), L. n. 447/1995
attribuisce allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
art. 11, comma 5, L. n. 88/2009
prevede la non applicazione della disciplina dei requisiti acustici passivi nei rapporti tra privati sorti successivamente alla sua entrata in vigore
art. 15, L. n. 96/2010
ha sostituito la precedente norma, poi dichiarata illegittima, nel senso della non applicazione della disciplina nei rapporti tra privati
art. 2, lett. b), L. n. 447/1995
serve a qualificare i mini-appartamenti della struttura come distinti ambienti abitativi
d.P.C.M. 5 dicembre 1997
può operare come criterio tecnico di riferimento per verificare il rispetto delle regole dell'arte e dei gravi difetti di insonorizzazione anche quando non sia direttamente applicabile nei rapporti tra privati
sentenza Corte cost. n. 103/2013
ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione interpretativa introdotta dalla L. n. 96/2010 perché innovativa e non meramente interpretativa
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile quando sia sottoscritto da uno solo dei difensori nominati, se non risulta una volontà della parte di imporre l'esercizio congiunto del mandato e se il sottoscrittore è comunque abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- Il direttore dei lavori, nella responsabilità verso il committente per vizi o difformità dell'opera, non deve sorvegliare in modo continuo e materiale ogni attività esecutiva, ma deve esercitare una vigilanza diligente e concreta sull'andamento dei lavori, verificando la conformità dell'opera al progetto, al capitolato e alle regole dell'arte.
- Rientra nei compiti del direttore dei lavori accertare, anche mediante controlli periodici e a campione, che i materiali e le modalità di esecuzione siano conformi alle prescrizioni tecniche, specie quando il profilo contestato sia essenziale rispetto alla destinazione dell'immobile.
- In tema di difetti di insonorizzazione degli edifici, il d.P.C.M. 5 dicembre 1997 costituisce parametro tecnico rilevante per valutare il rispetto delle regole dell'arte e, per le strutture composte da più ambienti abitativi, i requisiti acustici vanno riferiti anche ai singoli ambienti interni e non soltanto alla facciata o all'unità immobiliare nel suo complesso.
- Quando in corso d'opera intervengono varianti sui materiali o sulle soluzioni costruttive, il direttore dei lavori deve verificare che le modifiche siano effettivamente eseguite secondo quanto concordato; in difetto, può rispondere dei vizi conseguenti.
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