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Sentenza

Sentenza n. 2739/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 325/2025 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata al Ministero. Il giudicato aveva accertato il diritto della docente, assunta a tempo determinato nell’anno scolastico 2018/2019, all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento per complessivi € 500,00, oltre interessi dalla maturazione del credito al saldo. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e una successiva diffida, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato la somma. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del giudicato e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione: ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; ha inoltre affermato che una sentenza definitiva del giudice ordinario è titolo suscettibile di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto. Ha ordinato l’attribuzione, mediante accredito sulla Carta elettronica, di € 500,00 oltre agli interessi stabiliti dal giudicato, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, o un dirigente da lui delegato, il quale dovrà intervenire su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni. L’eventuale compenso del commissario è posto a carico del Ministero e sarà liquidato con separato decreto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 200,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda; ii) all’avvenuta notificazione della sentenza e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

    Per l’ammissibilità dell’ottemperanza contro l’amministrazione occorre che la sentenza sia stata notificata e che sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    La ricorrente era parte del giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento e l’erogazione del beneficio economico previsto dalla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, in relazione al contratto a tempo determinato stipulato per l’anno scolastico 2018/2019.

    La norma è richiamata quale fondamento legislativo del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti; il diritto e l’importo dovuti nel caso concreto erano stati accertati dal giudicato da eseguire.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso per l’attività commissariale, ove dovuto, sarà posto a carico dell’Amministrazione intimata e sarà determinato e liquidato con separato decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    L’eventuale compenso per l’attività del commissario ad acta è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato con separato decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli esecutivi suscettibili di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L’azione di ottemperanza è ammissibile, nei confronti dell’amministrazione tenuta all’esecuzione, quando sia accertato il passaggio in giudicato della pronuncia, questa sia stata notificata e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertato il comando giudiziale e l’inadempimento, spetta all’amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza, il giudice ordina l’esecuzione e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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