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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10655/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa avviata per la realizzazione e il completamento del nuovo stadio San Filippo di Messina. I proprietari di alcuni terreni avevano subito dapprima un’occupazione temporanea e poi una successiva procedura espropriativa; secondo i giudici di merito, però, il Comune aveva occupato e trasformato una superficie maggiore rispetto a quella coperta dagli atti autoritativi e dalla dichiarazione di pubblica utilità, per circa mq 3653 ulteriori rispetto ai mq 2695 inizialmente autorizzati. Il Tribunale aveva qualificato la fattispecie come occupazione usurpativa e condannato il Comune al risarcimento del danno. In cassazione il Comune ha dedotto, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che si trattasse non di occupazione usurpativa ma, al più, di occupazione acquisitiva, perché la procedura espropriativa sarebbe stata svolta correttamente e l’area sarebbe stata comunque ricompresa nel progetto dichiarato di pubblica utilità; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., insistendo sul fatto che l’iter amministrativo sarebbe stato regolare, che le aree sarebbero state tutte comprese nel progetto e che una successiva integrazione dell’offerta indennitaria avrebbe sanato il vizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nella fattispecie si verte in ipotesi di sconfinamento/occupazione usurpativa, poiché il Comune aveva occupato una superficie maggiore rispetto a quella coperta dalla dichiarazione di pubblica utilità e dagli atti legittimanti; in tali casi la condotta è di mero fatto, posta in carenza di potere, e la domanda di risarcimento del danno appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste dell’omesso esame di fatti decisivi, il Comune sollecitava in realtà una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, e comunque lo stesso motivo era infondato, poiché l’integrazione successiva dell’indennità non sana l’occupazione extra-titolo né muta la natura della fattispecie. Il ricorso è stato pertanto respinto e il Comune è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo relativo al difetto di giurisdizione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 374 c.p.c.

    Le questioni di giurisdizione possono essere trattate dalle sezioni semplici quando sulla regola di riparto si sono già pronunciate le Sezioni Unite, ovvero in presenza di specifiche ragioni di inammissibilità o di giudicato sulla giurisdizione.

  • art. 133, lettera g), c.p.a.

    È richiamato per delimitare la giurisdizione esclusiva amministrativa nelle controversie in materia espropriativa in presenza di esercizio del potere, ma non per i comportamenti di mero fatto.

  • art. 7 della legge n. 205 del 2000

    È menzionato come fonte della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per determinate occupazioni illegittime preordinate all’espropriazione.

  • art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1

    L’approvazione del progetto di opera pubblica equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell’opera.

  • art. 1 della legge reg. Sicilia 10 agosto 1978, n. 35

    Nel diritto siciliano l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza, con necessità di indicare i termini per l’inizio e il compimento dei lavori e delle espropriazioni.

  • art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359

    È richiamato in relazione alla necessità della fissazione dei termini della procedura espropriativa.

  • art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001

    La Corte afferma che la disciplina dell’acquisizione sanante non incide sul riparto di giurisdizione.

  • articoli 2043 e 2058 c.c.

    Il proprietario, nei casi di occupazione usurpativa/sconfinamento, può reagire davanti al giudice ordinario chiedendo il risarcimento del danno e, alternativamente, la tutela restitutoria.

  • art. 24 Cost.

    È evocato dalla Corte costituzionale, nel ragionamento riportato, per giustificare la concentrazione della tutela davanti a un unico giudice solo quando vi sia esercizio del potere pubblico.

  • art. 111 Cost.

    È evocato insieme all’art. 24 Cost. per il medesimo profilo di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per gli effetti economici conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione realizza l’opera su un’area più estesa di quella oggetto della dichiarazione di pubblica utilità o degli atti abilitativi, la condotta eccedente è qualificabile come comportamento di mero fatto/carenza di potere e non come esercizio legittimo o illegittimo del potere ablatorio entro il perimetro autorizzato.
  • Nelle ipotesi di sconfinamento in materia espropriativa, la tutela del proprietario appartiene al giudice ordinario e può essere chiesta sia in forma restitutoria sia, in alternativa, in forma risarcitoria, ai sensi degli artt. 2043 e 2058 c.c.
  • La successiva integrazione dell’offerta indennitaria o la mera rinnovazione/integrazione amministrativa non sana automaticamente l’occupazione già avvenuta extra-titolo né muta la natura della pretesa azionabile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione formulato come omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei documenti di causa.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia espropriativa presuppone un concreto esercizio del potere pubblico; se l’occupazione avviene in carenza assoluta di potere o per mero fatto, la controversia resta nella giurisdizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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