Cassazione Civile, Ordinanza n. 00131/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno 2010, con recupero a tassazione di maggior reddito accertato in via induttiva, ai fini Irap, Ires e Iva, oltre interessi e sanzioni. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendone originariamente la nullità per difetto di potere del funzionario sottoscrittore; in appello l'Ufficio aveva prodotto ordini di servizio anteriori alla firma dell'atto, dai quali risultava una delega di firma al Capo Ufficio Controlli. In cassazione la società ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, sostenendo che l'ordine di servizio prodotto non dimostrasse la legittimazione del sottoscrittore perché il suo nominativo non compariva nella tabella allegata e che l'Amministrazione non avesse assolto l'onere probatorio; con il secondo ha dedotto omesso esame di un punto decisivo e vizio di motivazione, lamentando la mancata considerazione dell'organigramma aggiornato e l'assenza di una specifica motivazione sulle ragioni della delega e sulla sua durata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere un nuovo esame di circostanze fattuali già valutate dal giudice di merito e comunque fondato su una lettura parziale della documentazione, senza considerare l'intero quadro degli ordini di servizio prodotti. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile, perché in realtà diretto a contestare la scelta argomentativa della sentenza d'appello e a denunciare una insufficienza motivazionale non più deducibile nei limiti attuali del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.; in ogni caso lo ha ritenuto infondato, poiché la delega di firma non richiede necessariamente l'indicazione delle cause della delega, del termine di validità e del nominativo del delegato. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base dell'accertamento induttivo puro in presenza di omessa tenuta delle scritture e omessa dichiarazione
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 600/1973
invocato dalla ricorrente per contestare la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la Corte ha escluso la fondatezza della censura
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la delega alla firma richieda specifiche esigenze di servizio; la Corte ha affermato che la delega di firma non necessita dell'indicazione delle cause, del termine e del nominativo del delegato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la censura di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio oggi è circoscritto al "minimo costituzionale" e non consente la deduzione del semplice difetto di sufficienza della motivazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione anticipata della controversia e per l'applicazione della disciplina sulle conseguenze della decisione conforme alla proposta
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato perché la Corte ha deciso in conformità alla proposta di definizione anticipata, con condanna della ricorrente a somme in favore della controparte e della cassa delle ammende
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato per l'applicazione intertemporale della nuova disciplina dell'art. 380-bis ai giudizi pendenti senza udienza già fissata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 8053/2014
citata come pronuncia delle Sezioni Unite sul sindacato di legittimità motivazionale nel suo ambito minimo costituzionale
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: essa realizza un decentramento burocratico interno e l'atto sottoscritto dal delegato è imputabile all'organo delegante.
- La legittimazione alla firma può essere provata mediante ordini di servizio e relative tabelle organizzative, senza necessità di una indicazione nominativa del delegato, purché sia possibile verificare ex post la corrispondenza tra qualifica del sottoscrittore e potere conferito.
- La delega di firma non richiede, salvo diversa previsione normativa specifica, l'indicazione delle ragioni concrete che l'hanno resa necessaria, del termine di validità o del nominativo del delegato.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in un nuovo esame del materiale probatorio e dei fatti già valutati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato alle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, non potendo essere dedotto come semplice insufficienza argomentativa.
- In presenza di omessa tenuta delle scritture contabili e omessa presentazione della dichiarazione, l'accertamento induttivo puro è legittimo; il contribuente deve fornire una prova contraria idonea a superare la ricostruzione dell'Ufficio.
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