Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento del Questore di Arezzo del 22 ottobre 2024 notificato a mani in pari data con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso per lavoro; - nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202500145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Arezzo che ha dichiarato irricevibile la nuova domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato una prima domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, successivamente respinta dalla Questura per irreperibilità e disinteresse alla definizione del procedimento. Dopo essere rientrato in Italia con visto di reingresso, gli veniva notificato il precedente rifiuto e, il 22 ottobre 2024, presentava una nuova domanda. La Questura la dichiarava irricevibile, rilevando sia l'esistenza del precedente rifiuto non impugnato, ormai definitivo, sia l'assenza di un parere favorevole della Questura presupposto al visto di reingresso, ritenuto quindi illegittimo. Il ricorrente deduceva, con unico motivo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di diniego e conseguente impossibilità di dimostrare il possesso dei requisiti per il titolo di soggiorno, nonché la violazione dell'art. 5 d.lgs. 286/1998, sostenendo che l'assenza del parere favorevole della Questura sul visto di reingresso non fosse rilevante nel procedimento di rinnovo del permesso. Deduceva inoltre che la nuova domanda era stata presentata soltanto nell'ottobre 2024 perché si trovava all'estero, impossibilitato a rientrare in Italia dopo il furto del passaporto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, fondato su due autonome ragioni: l'asserita illegittimità del visto di reingresso per mancanza del parere favorevole della Questura e l'esistenza di un precedente provvedimento di rifiuto del rinnovo, non impugnato e divenuto definitivo. Il giudice ha ritenuto che la seconda ragione, non specificamente contestata dal ricorrente, fosse autonomamente sufficiente a sostenere il diniego della nuova istanza. Di conseguenza, ha assorbito le censure relative alla legittimità del visto di reingresso, rilevando che l'eventuale illegittimità dell'altra motivazione non avrebbe comunque inciso sull'esito del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento plurimotivato deve contenere ragioni autonome; la validità di una motivazione sufficiente può sostenere il provvedimento anche se le altre ragioni sono contestate o risultano illegittime.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura di omessa comunicazione del preavviso di diniego è stata dedotta dal ricorrente, ma non esaminata nel merito perché una diversa autonoma ragione del provvedimento era sufficiente a sorreggerlo.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    La violazione relativa alla rilevanza dell'assenza del parere favorevole della Questura sul visto di reingresso è stata assorbita, poiché il precedente rifiuto non impugnato costituiva autonoma ragione sufficiente del diniego.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerlo, l'accertata legittimità anche di una sola di esse rende superfluo l'esame delle censure rivolte contro le altre.
  • La motivazione di un provvedimento amministrativo può ritenersi sufficiente a sostenerne la legittimità quando una delle ragioni autonome indicate dall'amministrazione non sia stata specificamente impugnata e sia di per sé idonea a giustificare la decisione.
  • L'esistenza di un precedente provvedimento di diniego divenuto definitivo per mancata impugnazione può costituire, secondo la valutazione del giudice, autonoma ragione per respingere una successiva istanza avente il medesimo oggetto, senza necessità di esaminare le ulteriori ragioni poste a fondamento del nuovo atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.