Cassazione Penale, Sentenza n. 43041/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Longallo impugnava la condanna per falso in atto pubblico (art. 476, comma 2 c.p.), peculato (art. 314 c.p.) e detenzione illecita di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Contestava la motivazione come contraddittoria e insufficiente: sosteneva di avere solo eseguito ordini (ruolo meramente esecutivo) e di mancare del dolo richiesto (art. 48 c.p.), criticava la ricostruzione della data della sottrazione dei reperti (ritenuta convenzionalmente coincidente con la redazione dei verbali del 13/05/2015), rilevava la possibile responsabilità di altri (in particolare Michele D'Agostino) e deduceva che le intercettazioni e le circostanze organizzative del deposito avrebbero dovuto escludere la sua responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso mirasse a una rivalutazione dei fatti e delle prove, valutazioni precluse al giudice di legittimità, oltre a essere reiterativo di censure già respinte in appello. La Corte ha confermato la logica e la coerenza della motivazione della Corte d'appello: Longallo risultava l'autore materiale e responsabile per i reati contestati; Garzone e D'Agostino sono stati ritenuti non sufficientemente provati come coinvolti. Sulle questioni sollevate (falso, peculato, datazione della sottrazione, ruolo esecutivo), la Cassazione ha ritenuto non censurabile la motivazione dei giudici di merito e ha respinto le richieste di riconsiderazione o mitizzazione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 476, comma 2
Norma di riferimento per il reato di falso in atto pubblico; la Corte ha ritenuto sussistente il falso operato da Longallo in quanto aggiunse una annotazione posteriore alterando l'atto originario.
Codice penale, art. 314
Norma sul peculato; la sentenza di merito e la Cassazione hanno ritenuto provata l'appropriazione dei reperti da parte di Longallo, anche ove la data precisa dell'asportazione fosse indeterminata.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1
Previsione sulla detenzione illecita di sostanze stupefacenti; applicata rispetto al rinvenimento di cocaina fra i reperti sottratti.
Codice penale, art. 48
Riferimento alla figura dell'autore mediato e alla rilevanza del dolo; il ricorrente invocava l'assenza di dolo per essere mero esecutore, ma la Corte ha ritenuto che l'ordine fosse resistibile e che quindi non fosse configurabile una completa assenza di responsabilità soggettiva.
Codice di procedura penale, art. 530, comma finale
Citato quale parametro sul grado di prova richiesto per escludere il coinvolgimento di soggetti alternativi; la Corte ha ritenuto che non risultasse provato il coinvolgimento di altri.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. 176/2020) e D.L. n. 228/2021, art. 16, comma 1 (conv. L. 15/2022)
Norme che consentono il trattamento cartolare del procedimento; la Cassazione ha trattato il ricorso in forma cartolare.
Codice di procedura penale, art. 616
Previsione riguardante la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto tali condanne a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è giudice di legittimità: non può rivedere autonomamente la valutazione delle prove né sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione fattuale; i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura probatoria sono inammissibili.
- Per contestare efficacemente una sentenza in Cassazione occorre individuare vizi di diritto o profili di insufficiente o contraddittoria motivazione rilevanti in punto di diritto, non meri dissensi sulla valutazione delle prove.
- Il ruolo di "mero esecutore" non esclude automaticamente la responsabilità penale: va valutato se l'ordine fosse manifestamente illecito o se l'esecutore avesse possibilità agevole di sottrarsi; l'obbligo di resistere a comandi illegittimi può incidere sul dolo.
- Il dubbio sulla datazione di un fatto, se non sorretto da elementi concreti che rendano plausibile una ricostruzione alternativa, non basta a scalfire una conclusione probatoria solida: le ipotesi congetturali prive di riscontri non sono idonee a introdurre ragionevole dubbio.
- La strumentalità del falso rispetto al peculato può essere desunta dalla motivazione nel suo complesso anche se non vi è motivazione espressa su tutti i singoli punti: in Cassazione è possibile ritenere rigettata una deduzione se il complesso della motivazione la esclude.
- Nelle impugnazioni sulla quantificazione della pena la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito: la censura deve mirare a profili di illegittimità quali la manifesta arbitrarietà o errori di calcolo giuridicamente rilevanti.
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