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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22198/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata con l'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa (artt. 629 in relazione al 628 e art. 416 bis.1 c.p.), deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e dell'aggravante mafiosa (artt. 273 e 292 c.p.p.), sostenendo che non vi sono elementi che colleghino Pellino al clan Caiazzo-Cimmino e che il suo ruolo sarebbe stato marginale e successivo agli accordi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura (artt. 274, 275, comma 3 e 284 c.p.p.), rilevando la scarsa consistenza degli elementi, il fatto che il ricorrente è incensurato, la sospensione dal servizio e il lungo periodo intercorso tra i fatti (2017) e l'ordinanza (2021).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato la censura sulla sussistenza dei gravi indizi e sull'aggravante mafiosa: la motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta adeguata alla luce delle intercettazioni e delle conversazioni che evidenziano il ruolo attivo e consapevole del Pellino nel meccanismo di ripartizione del "pizzo" e nella consegna di una tranche della somma. Tuttavia, la Corte ha accolto il secondo motivo relativo alle esigenze cautelari: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Napoli per una nuova valutazione motivata su tale punto. Il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p. (estorsione)

    Norma sostanziale sul reato di estorsione; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione del ricorrente al reato in ragione delle intercettazioni e degli elementi fattuali ricostruiti

  • art. 628 c.p. (concorso e circostanze aggravanti)

    Rilevata l'aggravante prevista dal comma terzo n. 1 e 3 (circostanze aggravanti) in relazione alla modalità e alle finalità; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale sulla sussistenza delle aggravanti

  • art. 416 bis.1 c.p. (aggravante per metodo e agevolazione mafiosa)

    Applicata l'aggravante mafiosa in ragione della consapevolezza e partecipazione a un "sistema" di ripartizione del pizzo tra gruppi; la Corte ha ritenuto le prove raccolte (intercettazioni, consegna di somme, rapporti tra referenti) idonee a fondare la contestazione

  • art. 273 c.p.p. (onere della motivazione nel riesame)

    Citato in relazione alla valutazione dei gravi indizi: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la valutazione probatoria

  • art. 292, comma 2-ter c.p.p. (criteri per valutare i gravi indizi)

    Utilizzato come criterio per la sussistenza dei gravi indizi; la Corte ha confermato l'applicazione corretta dei criteri sulla base delle intercettazioni e degli elementi fattuali

  • art. 274 c.p.p. (misure cautelari)

    Norma di riferimento per le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia sufficientemente motivato l'attualità del pericolo di reiterazione sul singolo profilo

  • art. 275, comma 3 c.p.p. (presunzione di pericolosità in caso di appartenenza a organizzazioni criminali)

    La Corte ha precisato che la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 non è automaticamente sufficiente: occorre confronto con le circostanze personali (incensuratezza, tempo trascorso, partecipazione limitata)

  • art. 284 c.p.p. (misure cautelari personali)

    Richiamata nella valutazione complessiva sulla scelta della misura; la Corte ha richiesto una motivazione più puntuale sull'attualità del pericolo di reiterazione

  • art. 309, comma 7 c.p.p. (competenza in caso di annullamento con rinvio)

    Norma richiamata per la rimessione al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sulla sola questione delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • In sede cautelare le intercettazioni e le conversazioni dirette che mostrano ruoli organizzativi e consegne di somme possono costituire gravi indizi sufficienti a sostenere accuse di estorsione e aggravanti mafiose.
  • Per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. è rilevante non solo l'appartenenza formale a un gruppo, ma anche la consapevolezza e la partecipazione al "sistema" di ripartizione delle somme illecite; prove di ruoli di raccordo e di consegna di denaro rafforzano l'elemento soggettivo.
  • La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. non basta da sola a giustificare la custodia cautelare: il giudice deve bilanciare la gravità del fatto con le circostanze personali (incensuratezza, tempo trascorso, partecipazione limitata, assenza di ulteriori indagini) e motivare specificamente l'attualità del pericolo di reiterazione.
  • Se la motivazione sulle esigenze cautelari è generica o non considera adeguatamente elementi favorevoli al difensore, la decisione cautelare può essere annullata limitatamente a quel profilo e rinviata per nuovo esame.
  • In casi simili, la difesa dovrebbe sollevare specificamente elementi personali e temporali (es. unico episodio, ruolo marginale, intervenuta cessazione di rapporti) per contrastare la presunzione di pericolosità e ottenere una rivalutazione della misura.

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