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Sentenza

Sentenza n. 8/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'esecuzione: - della sentenza del Tribunale di Teramo n. 252/2024 nella parte in cui ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Giustizia amministrativa202500428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il credito oggetto della domanda di esecuzione è stato integralmente pagato dall'amministrazione resistente. Le spese processuali sono state compensate, con rimborso del contributo unificato posto a carico della parte resistente ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del d.m. 115/2002.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza del Tribunale di Teramo n. 252/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 252/2024, nella parte in cui aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha dichiarato che il credito vantato nei confronti dell'amministrazione era stato integralmente saldato e ha pertanto dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 6-bis, d.m. 115/2002

    Il contributo unificato è posto a carico della parte resistente, mentre le spese processuali sono compensate.

Massime di principio

  • La soddisfazione integrale, nel corso del giudizio, della pretesa azionata in sede di esecuzione determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per integrale pagamento del credito, le spese processuali possono essere compensate, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico dell'amministrazione resistente quando previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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