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Ordinanza

Ordinanza n. 282/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA / DI SOSTEGNO AL BISOGNO FAMILIARE, EX ART. 103, COMMA 1, D.L. 34/2020, PRESENTATA DA -OMISSIS- IN FAVORE DI -OMISSIS-, RITUALMENTE NOTIFICATO ALLA RICORRENTE IN DATA 23.012025, NONCHE’ DI QUALUNQUE ATTO PRECEDENTE, SUCCESSIVO E COMUNQUE CONNESSO.

Giustizia amministrativa202501362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha reiterato la precedente ordinanza, ritenendo necessario rinnovare gli adempimenti già disposti poiché non risulta che l’Amministrazione vi abbia ottemperato. Ha fissato la camera di consiglio del 28 ottobre 2026 per la prosecuzione del giudizio. Le spese della fase sono state compensate. Non è stata definita nel merito la domanda di annullamento né risulta adottata una decisione definitiva sulla sospensione dell’atto impugnato.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare per assistenza alla persona o sostegno al bisogno familiare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stata respinta un’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore. Il giudizio riguarda anche gli atti precedenti, successivi e comunque connessi. Il TAR, richiamato l’art. 55 c.p.a., ha rilevato che occorre reiterare una precedente ordinanza istruttoria alla quale l’Amministrazione non sembra avere ottemperato. Il testo non specifica il contenuto dei motivi di ricorso né degli incombenti disposti con la precedente ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona / di sostegno al bisogno familiare

    La disposizione è indicata quale base normativa dell’istanza di emersione oggetto del provvedimento impugnato; il testo non contiene un’interpretazione ulteriore.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla domanda cautelare incidentale; l’ordinanza non espone una specifica valutazione di fumus boni iuris o periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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