Sentenza del 22/06/2022 n. 2960 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Cittadino italiano residente all'estero - Iscrizione AIRE - Esenzione prima casa - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugna il diniego dell'esenzione "prima casa" sull'abitazione in Italia, nonostante l'iscrizione all'AIRE. Sostiene che, ai fini delle imposte sul reddito e sul patrimonio, ai sensi della Convenzione Italia-Germania ratificata con la legge 24.11.1992, n. 459 (art. 4), la residenza fiscale si determina in base al centro degli interessi vitali e che egli mantiene in Italia la dimora abituale e il domicilio fiscale, per cui l'abitazione deve rientrare nell'esenzione prima casa ai fini IMU.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso: l'iscrizione all'AIRE non esclude automaticamente l'applicazione dell'esenzione "prima casa". Richiamando la Convenzione Italia-Germania e l'art. 4 della legge n. 459/1992, la sentenza afferma che, se il contribuente dispone in Italia di un'abitazione permanente e il centro dei propri interessi personali ed economici è in Italia (domicilio fiscale e dimora abituale), l'abitazione deve considerarsi ai fini fiscali come principale e beneficiare dell'esenzione IMU. Pertanto il diniego del Comune è annullato e riconosciuta l'esenzione al ricorrente.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Germania (ratificata)
ratificata dall'art. 4 della legge 24.11.1992, n. 459
Ai fini delle imposte sul reddito e sul patrimonio, la residenza si determina anche in base all'abitazione permanente e al centro degli interessi vitali; pertanto l'iscrizione AIRE non è determinante se il centro degli interessi è in Italia
Disciplina IMU/ICI (normativa locale tributaria applicabile all'esenzione "prima casa")
L'esenzione per la prima casa si applica alla abitazione principale del contribuente salvo specifiche esclusioni normative; il calcolo e la verifica possono essere condizionati dallo stato di residenza fiscale, ma la verifica deve tener conto dei criteri convenzionali e sostanziali (domicilio, dimora abituale, centro degli interessi)
Massime di principio
- L'iscrizione all'AIRE non comporta automaticamente la perdita dell'esenzione "prima casa" per IMU: occorre valutare il centro degli interessi vitali e l'effettiva dimora abituale/domicilio fiscale.
- Per ottenere l'esenzione il contribuente deve dimostrare in modo documentale la sussistenza della dimora abituale e del domicilio fiscale in Italia (es. residenza anagrafica effettiva, utenze, certificazioni mediche, iscrizione a servizi locali, attività economiche o familiari che attestino il centro degli interessi).
- La Convenzione tra Stati (es. Italia-Germania) e la relativa legge di ratifica prevalgono nella determinazione della residenza fiscale quando rilevante per imposte su reddito e patrimonio; le amministrazioni locali devono applicare tali criteri sostanziali e non limitarsi all'iscrizione AIRE.
- In caso di diniego dell'esenzione basato solo sull'iscrizione AIRE, il contribuente ha buone possibilità di successo se prova il collegamento sostanziale con l'Italia; è utile agire con ricorso tributario/amministrativo fornendo documentazione puntuale.
- Per evitare contenziosi è consigliabile mantenere e conservare prova continuativa della dimora abituale e del domicilio fiscale in Italia (utenze, contratto di abitazione, certificazioni mediche, azioni amministrative locali) e, se necessario, chiedere chiarimenti all'ente impositore prima dell'iscrizione/della modifica della propria posizione anagrafica.
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