Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01215/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e, in termini più generali, l'erroneità del giudizio di responsabilità. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile: in parte perché la censura sulla correlazione non risultava dedotta in appello; in parte perché era comunque manifestamente infondata, poiché il fatto accertato era naturalisticamente lo stesso rispetto a quello contestato; inoltre la doglianza è stata giudicata generica, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il reato in materia di stupefacenti; la decisione non ne affronta il contenuto sostanziale, ma assume la corretta contestazione del fatto così come accertato nei gradi di merito.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza deve essere specificamente prospettata nei gradi di merito; se non è stata dedotta in appello, non può essere utilmente proposta per la prima volta in cassazione.
  • Non sussiste violazione del principio di correlazione quando il fatto ritenuto in sentenza è naturalisticamente identico a quello descritto nell'imputazione, anche se vi sia una diversa sussunzione giuridica o una diversa valorizzazione degli elementi descrittivi.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se è generico e non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, limitandosi ad affermazioni apodittiche sul giudizio di responsabilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.