Sentenza n. 246/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2221 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza ° 87/2024 pronunciata in data 18 marzo 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott. Marco Bonci(cfr. all. 1),, nel giudizio RG n 484/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in favore di - MARICA MARCHESE per gli anni 2022/2023 dell'importo di Euro 500,00; - FRANCA MAGAZZESE per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 dell'importo di Euro 1500,00; per l'effetto, CONDANNA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione della ricorrente - MARICA MARCHESE Euro 500,00; - FRANCA MAGAZZESE Euro 1500,00da impiegare in spese formative alla medesime modalità del corrispondente personale di ruolo. quanto al ricorso n. 2223 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n° 88/2024 pronunciata in data 14 marzo 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Vercelli, Giudice monocratico dott.ssa Patrizia Baici nel giudizio RG n 655/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in favore di - CLAUDIO MARTINETTI per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) sulla carta elettronica del docente Martinetti - GIORGIA FONTANA per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/23 € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) sulla carta elettronica della docente Fontana; per l'effetto, CONDANNA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione della ricorrente - CLAUDIO MARTINETTI Euro 1000,00; - GIORGIA FONTANA Euro 1000,00 da impiegare in spese formative alla medesime modalità del corrispondente personale di ruolo. quanto al ricorso n. 2226 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n° 15/2025 pronunciata in data 10 gennaio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott. Stefano Moltrasio nel giudizio RG n 207/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in favore di - ILARIA BO per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 per un importo pari a 2000,00 euro;- ADRIANA PUGLISI per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024; per un importo pari a 1500,00 euro;- ANTONELLA PISTARINO per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 per un importo pari a 2000,00 euro; - VIVIANA TREVISOL per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 per un importo pari a 2500,00 euro; per l'effetto, CONDANNA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione della ricorrente - ILARIA BO 2000,00 euro. - ADRIANA PUGLISI 1500,00 euro- ANTONELLA PISTARINO 2000,00 euro- VIVIANA TREVISOL 2500,00 euroda impiegare in spese formative alla medesime modalità del corrispondente personale di ruolo. quanto al ricorso n. 2239 del 2025: ottemperanza della sentenza n° 325/2024 pronunciata in data 21 ottobre 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott. Silvia Fioraso nel giudizio RG n 608/2022, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in favore di - MARIA GRAZIA MONTAGNER, per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 dell'importo di Euro 1500,00; - CARLO GARGIULO, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 dell'importo di Euro 1000,00; - e per l'effetto, CONDANNA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione delle ricorrenti - MARIA GRAZIA MONTAGNER € 1.500,00, - CARLO GARGIULO € 1.000,00; da impiegare in spese formative alla medesime modalità del corrispondente personale di ruolo. quanto al ricorso n. 2240 del 2025: ottemperanza della sentenza n° 13/2025 pronunciata in data 16 gennaio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Vercelli, Giudice monocratico dott. Patrizia Baici, nel giudizio RG n 747/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in favore di - MARISA LO FASO per gli anni scolastici, . 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto, CONDANNA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione delle ricorrenti - MARISA LO FASO € 2.000,00, da impiegare in spese formative alle medesime modalità del corrispondente personale di ruolo. quanto al ricorso n. 3044 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n° 55/2025 pronunciata in data 27 gennaio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia FIoraso , notificata in forma esecutiva in data 29 gennaio 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito le causa di lavoro recante numero di ruolo 1410/2022 R.G.L.P, la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: ELISA MARIA RICAGNO per gli anni scolastici 2017/18 - 2018/19 e 2019/2020 - 2020/21 per un importo pari ad € 2.000,00 quanto al ricorso n. 3295 del 2025: PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA n° 327/2024 pronunciata in data 21 ottobre 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 31 ottobre 2024, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la cause di lavoro RG N 372/2022, con cui i ricorrenti hanno domandato al Tribunale di Alessandria che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione, nonché la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: SIMONA FAGGI per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di Euro 1.500,00; MONICA LOMBARDI per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di Euro 1.500,00, ROSSELLA RODIGHIERO per gli anni scolastici 2017/2018 per l'importo di Euro 500,00. quanto al ricorso n. 3299 del 2025: per l'ottemperanza della sentenza n° 67/2025 pronunciata in data 03 febbraio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 4 febbraio 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di lavoro RG nr. 96/2024, con cui i ricorrenti hanno domandato al Tribunale di Alessandria che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione, nonché la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: CECILIA NACCARATO, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 2022/2023 -dell'importo di Euro 1.500,00; TIZIANA CANOBBIO, per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 2021/2022 - 2022/2023 dell'importo di Euro 2.500,00; quanto al ricorso n. 3303 del 2025: per l'ottemperanza della sentenza n° 350/2024 pronunciata in data 11 novembre 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 16 novembre 2024, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la cause di lavoro RG N 1408 – 1428/2022 riunite al RG n. 1408/2022, con cui i ricorrenti hanno domandato al Tribunale di Alessandria che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione, nonché la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: CRISTINA TRESCA, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l’importo di Euro 3000,00; ENRICO MARIA BERGAGLIO, per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 per l’importo di Euro 1.000,00, RITA SPOSATO per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. per l’importo di Euro 1.500,00. quanto al ricorso n. 3305 del 2025: per l'ottemperanza della sentenza n° 385/2024 pronunciata in data 28 novembre 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 06 dicembre 2024, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di lavoro RG nr. 82/2023. Nello specifico: SARA GAIS, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di Euro 1.500,00; COSIMO ANDREA SPOSATO, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per l'importo di Euro 1000,00. quanto al ricorso n. 3326 del 2025: PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA n° 20/2025 pronunciata in data 09 gennaio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 14 gennaio 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di lavoro RG nr. 458/2024 i ricorrenti hanno domandato al Tribunale di Alessandria che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione, nonché la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: ANGELA CARREA, per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 dell'importo di Euro 2000,00; MICHELA CONTEGNI, per gli anni scolastici 2022/2023 dell'importo di Euro 500,00; ELENA MOSELLI, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 dell'importo di Euro 2000,00; quanto al ricorso n. 3350 del 2025: OTTEMPERANZA della sentenza n° 68/2025 pronunciata in data 03 febbraio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 4 febbraio 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di lavoro RG nr. 96/2024. quanto al ricorso n. 3369 del 2025: OTTEMPERANZA della sentenza n° 88/2025 pronunciata in data 17 febbraio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 18 febbraio 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di lavoro RG nr. 206/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione spontanea di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, relative al riconoscimento del beneficio economico della Carta del docente e al pagamento dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso distinti giudizi di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di sentenze del giudice ordinario, non impugnate e divenute definitive, che avevano riconosciuto il loro diritto al beneficio annuale di 500 euro per la formazione del personale docente, ovvero alla corresponsione dei contributi non versati durante i rapporti di lavoro a termine. Le sentenze individuavano gli anni scolastici interessati e gli importi dovuti a ciascun ricorrente. I ricorsi sono stati riuniti in ragione dell'identità della motivazione e del dispositivo, secondo le misure organizzative adottate dal Presidente della Sezione per la trattazione congiunta dei giudizi in materia di Carta del docente. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato che il Ministero aveva adempiuto agli obblighi risultanti dai titoli giudiziali dopo la proposizione dei ricorsi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha dato integrale esecuzione alle sentenze poste a fondamento dei ricorsi di ottemperanza. La riunione dei ricorsi è stata disposta esclusivamente per ragioni di trattazione e redazione unitaria, senza incidere sull'autonomia delle singole decisioni. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in quanto l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso sono stati liquidati complessivamente 800 euro di compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché il rimborso del contributo unificato alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento dei giudizi di ottemperanza promossi per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione realizza integralmente la pretesa azionata, dando esecuzione ai titoli giudiziali.
art. 1 l. 107/2015
È la disposizione richiamata nelle sentenze del giudice ordinario quale base del beneficio economico annuale della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, agli obblighi risultanti dal titolo giudiziale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, poiché la necessità del giudizio è stata determinata dalla precedente inerzia amministrativa.
- È possibile riunire ricorsi di ottemperanza aventi oggetto e decisione omogenei per esigenze di trattazione e redazione del provvedimento, senza alterare l'autonomia e il contenuto delle singole decisioni.
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