Cassazione Penale, Sentenza n. 23607/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per annullamento per violazione di legge con riferimento all'art. 81 comma 4 cod. pen.: il Procuratore Generale ha censurato l'erronea determinazione dell'aumento per la continuazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe applicato l'aggravante della recidiva specifica infraquinquennale con conseguente aumento non inferiore a un terzo. La Corte di Cassazione ha ricostruito che il Tribunale aveva invece motivato la sussistenza della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen. (recidiva reiterata), per la quale l'aumento non può essere inferiore a un quarto della pena stabilita per il reato più grave; la misura dell'aumento effettivamente applicata (10 giorni di reclusione ed €100,00 di multa a titolo di aumento) è risultata inferiore al minimo previsto (indicato in motivazione come mesi 4 di reclusione ed €103,00 di multa)
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione, ritenendola illegale per essere inferiore al minimo previsto dall'art. 81 comma 4 cod. pen. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo in persona di altro giudice (nella motivazione è indicato anche il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia, ma l'operativo rinvia al Tribunale di Bergamo). La condanna sostanziale per i reati (truffe aggravate) resta, salvo diversa determinazione del giudice di rinvio per la parte di aumento contestata.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen., comma 4
art. 81, comma 4, codice penale
La disposizione impone che, nella determinazione dell'aumento per continuazione, l'incremento della pena non sia inferiore alla frazione minima prevista in presenza di recidiva; nella fattispecie, applicata la recidiva di cui all'art. 99 comma 4, l'aumento non poteva essere inferiore a un quarto della pena stabilita per il reato più grave
art. 99 cod. pen., comma 4
art. 99, comma 4, codice penale
La Corte ha ritenuto configurata la recidiva 'reiterata' di cui a questa norma; la qualificazione della recidiva è rilevante perché determina la frazione minima dell'aumento da applicare ai fini della continuazione
Massime di principio
- Quando si calcola l'aumento per continuazione è essenziale individuare correttamente la tipologia di recidiva (es. recidiva reiterata vs. recidiva specifica infraquinquennale), perché determina la frazione minima della pena da aumentare.
- Se il giudice applica un aumento per continuazione inferiore al minimo imposto dall'art. 81 comma 4 cod. pen., la determinazione della pena è illegale e la Cassazione annulla la parte della sentenza relativa alla determinazione dell'aumento, rinviando per nuovo esame.
- In caso di contrasto tra la motivazione e la misura dell'aumento (p.es. il giudice dichiara una fattispecie di recidiva che impone un aumento maggiore ma applica un incremento più basso), la parte sindacabile in Cassazione è la legittimità della determinazione della pena, non necessariamente la condanna sostanziale.
- Il nuovo giudizio a seguito di annullamento per vizio di determinazione della pena può essere affidato a un altro giudice dello stesso tribunale e dovrà ricalcolare l'aumento rispettando la percentuale minima prevista dalla normativa applicabile.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per Cassazione anche per vizio di diritto nella determinazione dell'aumento per continuazione quando ritenga che sia stata applicata una disciplina della recidiva errata.
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