Corte di giustizia, Sentenza C-209/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 settembre 2023. — Procedimento penale a carico di AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Direttiva 2013/48/UE – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che non contempla la qualità di indagato – Fase istruttoria del procedimento penale – Misura coercitiva di perquisizione personale e di confisca – Autorizzazione a posteriori da parte del giudice competente – Assenza di sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento di prove – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esercizio effettivo dei diritti della difesa da parte degli indagati e degli imputati in occasione del sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento delle prove. — Causa C-209/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che le direttive 2012/13 e 2013/48 si applicano anche al soggetto che, pur non essendo formalmente qualificato come "indagato" dal diritto nazionale, è di fatto sospettato e viene sottoposto a perquisizione e sequestro. Ha inoltre ritenuto compatibile con il diritto UE un sistema in cui il controllo del giudice sulla convalida a posteriori sia limitato alla legittimità formale, purché il rispetto dei diritti della difesa possa essere verificato dal giudice del merito. Infine, la Corte ha escluso che l'articolo 3 della direttiva 2013/48 imponga in ogni caso la presenza del difensore durante la perquisizione personale e la confisca nella fase investigativa.
Ambito di applicazione delle direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE e tutela dei diritti della difesa in caso di perquisizione personale e confisca nella fase istruttoria penale, con controllo giurisdizionale a posteriori limitato alla sola legittimità formale.
La questione giuridica
Se le direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE si applichino a una persona sottoposta a perquisizione personale e confisca di sostanze illecite quando il diritto nazionale non conosce la figura dell'"indagato" e la persona non è stata formalmente informata di essere "imputato"; se il diritto dell'Unione consenta che il controllo giurisdizionale a posteriori sulla perquisizione e sulla confisca sia limitato alla sola legittimità formale, senza esaminare il rispetto dei diritti di informazione e di difesa; se l'articolo 3 della direttiva 2013/48 osti a una disciplina nazionale che non riconosce, in tale fase istruttoria, il diritto di avvalersi di un difensore; e, in via preliminare, se sia ricevibile il richiamo generico ai principi dello Stato di diritto.
Principio di diritto
Le direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE si applicano quando una persona è di fatto sospettata di un reato e, in conseguenza di ciò, è sottoposta a perquisizione personale e confisca, a prescindere dal fatto che il diritto nazionale non preveda la categoria formale di "indagato" o non abbia ancora notificato lo status di "imputato". Tuttavia, il diritto dell'Unione non impone che il giudice chiamato a convalidare a posteriori la perquisizione controlli anche la violazione dei diritti di informazione e di difesa, purché tali violazioni possano essere dedotte successivamente davanti al giudice del merito, il quale deve trarne le conseguenze, inclusa l'eventuale irricevibilità o il valore probatorio degli elementi acquisiti; inoltre, l'articolo 3 della direttiva 2013/48 non osta a che, in una perquisizione personale e confisca nella fase istruttoria, l'accesso al difensore non sia previsto se, valutate tutte le circostanze, non è necessario per l'esercizio concreto ed effettivo dei diritti della difesa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 47 e 48
- Direttiva 2012/13/UE
- Direttiva 2013/48/UE
- Articolo 3 della direttiva 2012/13/UE
- Articolo 8 della direttiva 2012/13/UE
- Articolo 2 della direttiva 2012/13/UE
- Articolo 1 della direttiva 2012/13/UE
- Articolo 3 della direttiva 2013/48/UE
- Articolo 12 della direttiva 2013/48/UE
- Articolo 2 della direttiva 2013/48/UE
- Articolo 1 della direttiva 2013/48/UE
Diritto all'informazione, assistenza difensiva e controllo delle perquisizioni nella fase istruttoria penale
La pronuncia, resa su rinvio pregiudiziale del Rayonen sad Lukovit (Bulgaria), riguarda l'applicazione delle direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE in una fase iniziale di procedimento penale conclusasi con perquisizione personale e confisca di sostanze illecite. La Corte si pronuncia anche sulla compatibilità di una prassi nazionale che limita il controllo giudiziale a posteriori alla sola legalità formale dell'atto.
Fatti e procedimento principale
Il procedimento nazionale trae origine da un controllo di polizia su un veicolo, nel corso del quale AB e un'altra persona dichiarano di possedere stupefacenti. AB viene poi sottoposto a perquisizione personale urgente, effettuata senza previa autorizzazione giudiziaria, con conseguente sequestro di sostanze illecite. Il pubblico ministero chiede successivamente al giudice la convalida a posteriori del verbale di perquisizione e confisca.
Normativa rilevante richiamata dalla Corte
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2012/13/UE, soprattutto gli articoli 1, 2, 3 e 8, nonché i considerando 14 e 36;
- la direttiva 2013/48/UE, in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 12, nonché i considerando 12, 20 e 50;
- gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- l'articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ambito di applicazione delle direttive 2012/13 e 2013/48
La Corte osserva che entrambe le direttive perseguono l'obiettivo comune di stabilire norme minime a tutela dei diritti degli indagati e imputati nel procedimento penale. Ai fini della loro applicazione occorrono due elementi:
- l'esistenza di un sospetto o di un procedimento penale a carico della persona;
- la comunicazione, da parte delle autorità competenti, del fatto che la persona è sospettata o perseguita per reato, anche in forma implicita o indiretta.
Nel caso concreto, la Corte ritiene che la perquisizione personale e la confisca, eseguite dopo l'ammissione della detenzione di stupefacenti e come conseguenza di tale sospetto, dimostrino che AB era ormai una persona sospettata da un'autorità competente e che egli era stato, quanto meno implicitamente, informato di tale sospetto. È quindi irrilevante che il diritto bulgaro non preveda la figura dell'"indagato" o che AB non sia stato formalmente qualificato come "imputato".
Controllo giurisdizionale a posteriori e mezzi di ricorso effettivi
Quanto alla quarta questione, la Corte ricorda che l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 e l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 impongono agli Stati membri di garantire mezzi di ricorso effettivi per far valere violazioni dei diritti previsti da tali direttive. Tuttavia, tali disposizioni lasciano agli Stati membri un margine nella scelta delle procedure.
Di conseguenza, il diritto dell'Unione non osta, di per sé, a che il giudice chiamato ad autorizzare a posteriori la perquisizione e la confisca controlli solo la regolarità formale dell'atto, a condizione che:
- la persona interessata possa successivamente far valere dinanzi al giudice del merito l'eventuale violazione dei diritti derivanti dalle direttive;
- tale giudice sia poi tenuto a trarre tutte le conseguenze del caso, compresa l'eventuale irricevibilità o il valore probatorio delle prove ottenute in violazione del diritto UE.
La Corte richiama il primato del diritto dell'Unione e afferma che, se necessario, il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme o, in mancanza, disapplicare la norma contrastante.
Diritto di avvalersi di un difensore nella perquisizione personale
Quanto alla terza questione, la Corte chiarisce che l'articolo 3 della direttiva 2013/48 garantisce il diritto al difensore in tempi e con modalità tali da consentire l'esercizio concreto ed effettivo dei diritti di difesa. Il diritto a un difensore deve essere riconosciuto, in particolare, prima dell'interrogatorio, senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà, e negli atti di indagine espressamente contemplati dalla direttiva.
La perquisizione personale e la confisca di sostanze illecite, però, non rientrano automaticamente tra i casi in cui la direttiva impone la presenza del difensore. La Corte precisa che non ogni controllo di polizia o perquisizione impone l'assistenza legale immediata; occorre valutare tutte le circostanze del caso concreto per verificare se, per garantire effettivamente la difesa, la presenza del difensore fosse oggettivamente necessaria.
Irricevibilità della quinta questione
La quinta questione, formulata in termini generici con riferimento al "principio dello Stato di diritto", è dichiarata irricevibile. La Corte rileva che il giudice del rinvio non ha spiegato sufficientemente le ragioni per le quali tale principio richiederebbe un'interpretazione nel caso concreto né il collegamento con le disposizioni dell'Unione invocate.
Dispositivo e principio finale
La Corte conclude che:
- le direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE si applicano alla situazione in cui una persona, sospettata di detenere sostanze illecite, sia sottoposta a perquisizione personale e confisca, anche se il diritto nazionale non prevede la nozione di "indagato" e la persona non sia stata formalmente informata di essere "imputato";
- il diritto dell'Unione non impedisce che il giudice della convalida a posteriori controlli solo la legittimità formale della perquisizione, purché vi sia un successivo controllo pieno davanti al giudice del merito;
- l'articolo 3 della direttiva 2013/48 non osta a una disciplina nazionale che non riconosca, in quella fase, il diritto automatico al difensore, se la sua presenza non è necessaria per l'effettivo esercizio dei diritti della difesa.
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