Sentenza n. 377/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n.1321/2024, resa tra le parti, nel giudizio proposto per l’annullamento della nota del Prefetto della Provincia di Prato prot. interno n. -0037233 del 18.10.2023, contenente l'informazione interdittiva antimafia di cui all'art. 91 d.lgs. 159/2011 e della nota protocollo n. 0030043 del 22.08.2023, contenente l’esclusione della ricorrente dalla iscrizione alla White List ai sensi dell’art. 1, commi da 52 a 57, della legge 6 novembre 2012 n. 190.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 1321/2024, che aveva respinto il ricorso contro l'informazione interdittiva antimafia e il diniego di iscrizione alla white list
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimi l'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Prato e il conseguente diniego di iscrizione alla white list. Gli atti prefettizi erano fondati su un quadro indiziario comprendente i rapporti di parentela e di cointeressenza economica dell'amministratrice unica con il padre, il coniuge e la sorella, a loro volta collegati, secondo l'Amministrazione, a soggetti controindicati e a imprese colpite da interdittiva antimafia; sui rapporti di affari tra la società appellante e una società riconducibile a soggetti controindicati; sul coinvolgimento di tali soggetti nella medesima operazione di polizia relativa a reati di criminalità organizzata; nonché sulla plausibile gestione familiare e sulla possibile intestazione fittizia dell'impresa. L'appellante contestava, in sostanza, la sufficienza e la valenza degli elementi indiziari, prospettando l'illegittimità della prognosi di infiltrazione mafiosa. Il quadro era inoltre ritenuto significativo perché l'amministratrice risultava titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso una RSA situata in Calabria, a notevole distanza dalla sede toscana della società, circostanza idonea a far dubitare della sua effettiva gestione dell'impresa e del ruolo meramente formale del padre presente in azienda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa è caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa e deve fondarsi su una prognosi induttiva e probabilistica, secondo il criterio del 'più probabile che non', senza necessità del livello di certezza richiesto in sede penale. I rapporti di parentela, di regola insufficienti da soli, possono assumere rilievo quando, per intensità, natura e caratteristiche concrete, si combinino con frequentazioni qualificate, rapporti economici, relazioni di lavoro, spessore criminale dei soggetti coinvolti e indici di gestione familiare o fittizia dell'impresa. Nel caso concreto, la pluralità e convergenza degli elementi, valutati unitariamente e non atomisticamente, rendeva plausibile il rischio di condizionamento mafioso e non irragionevole né sproporzionata l'adozione dell'interdittiva e il conseguente diniego di iscrizione alla white list. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 91 d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa dell'informazione interdittiva antimafia, adottabile sulla base di una prognosi di pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 1, commi 52-57, l. 190/2012
Disciplina l'iscrizione nelle white list e fonda il diniego conseguente all'accertamento del rischio di infiltrazione mafiosa.
art. 416-bis c.p.
Richiamato in relazione al coinvolgimento di soggetti controindicati nell'operazione di polizia e ai reati di associazione mafiosa.
Massime di principio
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa può essere accertato mediante una prognosi induttiva e probabilistica secondo il criterio del 'più probabile che non', senza che sia necessario raggiungere il grado di certezza richiesto per l'accertamento della responsabilità penale.
- I rapporti di parentela con soggetti affiliati, organici o contigui alla criminalità mafiosa non sono sufficienti, di regola, da soli; possono tuttavia assumere valore indiziario quando, per intensità e caratteristiche concrete, si combinino con frequentazioni qualificate, rapporti economici o lavorativi e altri elementi idonei a far ritenere una conduzione familiare o una possibile influenza mafiosa sull'impresa.
- Gli elementi posti a fondamento dell'informazione antimafia e del diniego o della revoca dell'iscrizione alla white list devono essere valutati nella loro complessiva convergenza e non in modo atomistico o parcellizzato.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prefettizie in materia di pericolo di infiltrazione mafiosa incontra i limiti propri del controllo sulla discrezionalità amministrativa e non può sostituire la valutazione prognostica dell'Amministrazione in assenza di manifesta irragionevolezza, sproporzione o travisamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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