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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2391/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 12/06/2024 che ha omologato il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) applicando la pena ed ordinando la confisca per equivalente del profitto dei reati tributari a lui ascritti quale legale rappresentante della società La Murrina S.r.l.; il ricorrente deduceva violazione ed errata applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 sostenendo che il beneficio della sospensione condizionale della pena si estende anche alle pene accessorie e che la confisca per equivalente avrebbe dovuto essere disposta solo dopo l'esito della procedura di liquidazione giudiziale della società e tenendo conto dell'eventuale disavanzo

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, avendo natura eminentemente sanzionatoria (e non misura di sicurezza o pena accessoria) e quindi non soggetta agli effetti della sospensione condizionale della pena. La confisca per equivalente è obbligatoria quando non è possibile reperire il profitto o il prezzo del reato e può essere ordinata anche se l'impossibilità di reperimento è transitoria purché esistente al momento dell'adozione. Non è applicabile il "beneficium excussionis" rispetto al patrimonio dell'ente quando autore materiale e soggetto passivo tributario non coincidono. La pronuncia ha altresì disposto l'addebito delle spese e il pagamento di C€ 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Obbliga la confisca diretta del profitto/prezzo del reato o, se impossibile, la confisca per equivalente; la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria/afflittiva e non è assimilabile a misura di sicurezza o pena accessoria, perciò non è sospesa dalla sospensione condizionale della pena

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca diretta rientra nelle misure di sicurezza patrimoniali previste dall'art. 240; la normativa tributaria estende l'obbligo di confisca anche al profitto del reato

  • art. 444 c.p.p.

    Procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il ricorso riguarda una sentenza pronunciata con questo rito, ma l'omologazione non esclude l'obbligatorietà della confisca prevista dalla normativa speciale

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede conseguenze pecuniarie per il ricorrente se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha applicato l'onere delle spese e fissato la somma per la Cassa delle ammende

  • art. 1, comma 143, legge 24/12/2007

    Ha ampliato in precedenza l'obbligo di confisca diretta o per equivalente del profitto/prezzo del reato anche a specifici delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, formando la base dell'interpretazione estensiva citata

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Ha introdotto la facoltà di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà nel fissare la somma per la Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 ha natura principalmente sanzionatoria: non è una pena accessoria e non rientra nella sospensione condizionale della pena; pertanto la sospensione condizionale non sospende la confisca per equivalente
  • La confisca per equivalente è obbligatoria quando non è possibile reperire il profitto o il prezzo del reato: l'impossibilità può essere anche transitoria purché sussistente al momento dell'adozione della misura
  • Il "beneficium excussionis" (escussione preventiva del patrimonio dell'ente) non è applicabile per evitare la confisca per equivalente quando autore materiale del reato e soggetto passivo tributario non coincidono; obbligazione tributaria e confisca per equivalente operano su piani distinti
  • La quantificazione dell'ammontare da confiscare spetta al giudice, ma le modalità esecutive e la ricerca dei beni sono di competenza del pubblico ministero: il condannato può in sede esecutiva indicare dove si trovi il profitto per evitare l'esecuzione per equivalente
  • In riti speciali (patteggiamento) l'omologazione della pena non esclude l'obbligo di applicare misure speciali previste dalla normativa sostanziale (es. confisca per equivalente) se previste come obbligatorie dalla legge

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