Cassazione Penale, Sentenza n. 2391/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 12/06/2024 che ha omologato il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) applicando la pena ed ordinando la confisca per equivalente del profitto dei reati tributari a lui ascritti quale legale rappresentante della società La Murrina S.r.l.; il ricorrente deduceva violazione ed errata applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 sostenendo che il beneficio della sospensione condizionale della pena si estende anche alle pene accessorie e che la confisca per equivalente avrebbe dovuto essere disposta solo dopo l'esito della procedura di liquidazione giudiziale della società e tenendo conto dell'eventuale disavanzo
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, avendo natura eminentemente sanzionatoria (e non misura di sicurezza o pena accessoria) e quindi non soggetta agli effetti della sospensione condizionale della pena. La confisca per equivalente è obbligatoria quando non è possibile reperire il profitto o il prezzo del reato e può essere ordinata anche se l'impossibilità di reperimento è transitoria purché esistente al momento dell'adozione. Non è applicabile il "beneficium excussionis" rispetto al patrimonio dell'ente quando autore materiale e soggetto passivo tributario non coincidono. La pronuncia ha altresì disposto l'addebito delle spese e il pagamento di C€ 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Obbliga la confisca diretta del profitto/prezzo del reato o, se impossibile, la confisca per equivalente; la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria/afflittiva e non è assimilabile a misura di sicurezza o pena accessoria, perciò non è sospesa dalla sospensione condizionale della pena
art. 240 cod. pen.
La confisca diretta rientra nelle misure di sicurezza patrimoniali previste dall'art. 240; la normativa tributaria estende l'obbligo di confisca anche al profitto del reato
art. 444 c.p.p.
Procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il ricorso riguarda una sentenza pronunciata con questo rito, ma l'omologazione non esclude l'obbligatorietà della confisca prevista dalla normativa speciale
art. 616 c.p.p.
Prevede conseguenze pecuniarie per il ricorrente se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha applicato l'onere delle spese e fissato la somma per la Cassa delle ammende
art. 1, comma 143, legge 24/12/2007
Ha ampliato in precedenza l'obbligo di confisca diretta o per equivalente del profitto/prezzo del reato anche a specifici delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, formando la base dell'interpretazione estensiva citata
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Ha introdotto la facoltà di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà nel fissare la somma per la Cassa delle ammende
Massime di principio
- La confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 ha natura principalmente sanzionatoria: non è una pena accessoria e non rientra nella sospensione condizionale della pena; pertanto la sospensione condizionale non sospende la confisca per equivalente
- La confisca per equivalente è obbligatoria quando non è possibile reperire il profitto o il prezzo del reato: l'impossibilità può essere anche transitoria purché sussistente al momento dell'adozione della misura
- Il "beneficium excussionis" (escussione preventiva del patrimonio dell'ente) non è applicabile per evitare la confisca per equivalente quando autore materiale del reato e soggetto passivo tributario non coincidono; obbligazione tributaria e confisca per equivalente operano su piani distinti
- La quantificazione dell'ammontare da confiscare spetta al giudice, ma le modalità esecutive e la ricerca dei beni sono di competenza del pubblico ministero: il condannato può in sede esecutiva indicare dove si trovi il profitto per evitare l'esecuzione per equivalente
- In riti speciali (patteggiamento) l'omologazione della pena non esclude l'obbligo di applicare misure speciali previste dalla normativa sostanziale (es. confisca per equivalente) se previste come obbligatorie dalla legge
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