Cassazione Civile, Ordinanza n. 00912/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (costruttore)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società convenuta su un fabbricato confinante con quello degli attori, lavori che avrebbero creato una situazione di pericolo per l’immobile vicino. In primo grado il Tribunale, qualificata l’azione come denuncia di danno temuto di natura petitoria, aveva condannato la società a eseguire i lavori indicati dal consulente tecnico per eliminare il pericolo. In appello la convenuta aveva ottenuto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, sostenendo che il giudizio di merito era stato deciso senza una domanda autonoma di merito, dopo una fase cautelare nunciatoria che avrebbe dovuto restare separata. I proprietari hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su domanda, acquiescenza, nullità e giudicato implicito, deducendo che la Corte d’appello avesse erroneamente considerato non rinunciato il motivo di gravame relativo alla nullità della sentenza di primo grado; 2) violazione delle norme sulle azioni di nunciazione e sul principio della domanda, sostenendo che nel ricorso introduttivo erano state proposte e mantenute ferme più domande cautelari, con piena instaurazione del contraddittorio, sicché il Tribunale avrebbe potuto decidere nel merito; 3) violazione delle norme sull’appello e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto necessario un appello incidentale per la domanda di manutenzione del possesso, benché questa fosse stata riproposta e non potesse dirsi rigettata implicitamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la frase riportata nella comparsa conclusionale dell’appellante non valeva come rinuncia espressa al motivo di appello sulla nullità della sentenza, ma solo come riconoscimento dell’errore nell’individuazione della disciplina applicabile. Ha respinto il secondo motivo affermando che, nelle azioni di nunciazione, il procedimento cautelare si conclude con l’ordinanza del giudice e il successivo giudizio di cognizione richiede una domanda autonoma di merito; se il giudizio di merito si svolge senza tale atto propulsivo, la nullità è assoluta e non è sanata dalla sola instaurazione del contraddittorio. Ha respinto anche il terzo motivo rilevando che la domanda possessoria era rimasta assorbita o comunque non coltivata tempestivamente in appello: per sottrarsi alla presunzione di rinuncia andava riproposta con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, mentre gli appellati si erano costituiti tardivamente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la complessità delle questioni processuali; è stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 99, 112, 156, 157, 161 c.p.c.
Richiamati come parametri sulla domanda, sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul regime delle nullità processuali; la Corte ne esclude la violazione nei motivi proposti.
art. 189 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come norma sul passaggio alla fase decisoria, senza che la sua violazione sia riconosciuta.
art. 190 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di precisazione delle conclusioni e scambio delle comparse conclusionali, ma senza accoglimento della censura.
art. 329 c.p.c.
Richiamato per la pretesa acquiescenza; la Corte precisa che la rinuncia al motivo di appello deve essere espressa.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento al giudicato, ma senza che la censura trovi accoglimento.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di contenuto dell’appello; la Corte non ravvisa violazione.
art. 343 c.p.c.
Richiamato per il necessario appello incidentale quando una domanda sia stata rigettata, anche implicitamente.
art. 346 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per affermare che le domande ed eccezioni assorbite devono essere riproposte tempestivamente per evitare la presunzione di rinuncia.
art. 669 octies c.p.c.
nella formulazione anteriforma operata con il d. l. n. 35/2005, convertito nella l. n. 80/2005
La Corte afferma che, per le azioni nunciatorie, la fase cautelare e quella di merito restano distinte e la cognizione piena richiede un’autonoma domanda di merito.
art. 669 septies c.p.c.
Richiamato per sottolineare la separazione della fase cautelare ante causam dal successivo giudizio di cognizione.
art. 688 c.p.c.
Norma sulle azioni di nunciazione, richiamata per definire la struttura del procedimento cautelare.
art. 2907 c.c.
Richiamato dal secondo motivo in relazione alla tutela giurisdizionale, senza esito favorevole ai ricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del meccanismo di raddoppio del contributo unificato.
L. n. 228/2012
Richiamata per l’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
L. n. 80/2005
Richiamata nel contesto della disciplina del processo cautelare uniforme applicabile ratione temporis.
D.L. n. 35/2005
Richiamato per la modifica della disciplina cautelare richiamata dalla Corte d’appello.
Massime di principio
- Nelle azioni di nunciazione, il procedimento cautelare e il successivo giudizio di cognizione hanno natura distinta: la fase di merito richiede un’autonoma domanda, e la mera instaurazione del contraddittorio non basta a sanarne la mancanza.
- La nullità della sentenza di primo grado per difetto della domanda di merito è assoluta e rilevabile d’ufficio quando il giudice decida nel merito senza un valido atto introduttivo della cognizione piena.
- L’acquiescenza o rinuncia a un motivo di impugnazione non può desumersi in modo implicito da espressioni ambigue della difesa: occorre una rinuncia espressa e inequivoca.
- Quando una domanda o eccezione di primo grado sia rimasta assorbita e non sia stata esaminata nel merito, la parte che intenda mantenerla in appello deve riproporla tempestivamente con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, altrimenti opera la presunzione di rinuncia.
- Se una domanda è stata rigettata anche implicitamente, la sua devoluzione in appello richiede appello incidentale; se invece è solo assorbita, è sufficiente la riproposizione nei termini dell’art. 346 c.p.c.
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