Ordinanza n. 6863/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. - Direzione Generale Ippica IV prot. interno n. 0200598 del 07.05.2025 e i relativi allegati; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto direttoriale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Direzione Generale Ippica del 7 maggio 2025, con relativi allegati
Esito
La controversia
L'impresa gestrice di un ippodromo ha impugnato il decreto direttoriale ministeriale e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, deducendone la lesività per le proprie posizioni. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di ricorso né le specifiche censure di legittimità. Nel corso del giudizio è stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, sicché il Collegio ha ritenuto necessario rinviare la trattazione per consentire il rispetto dei termini processuali per la costituzione delle parti e per il deposito di memorie.
La decisione
Il TAR non ha deciso né le questioni preliminari di rito né il merito del ricorso e non ha regolato le spese. Ha rinviato la trattazione alla pubblica udienza del 17 giugno 2026, facendo decorrere i termini di cui all'art. 46 c.p.a. dalla data di inizio della pubblicazione dei pubblici proclami disposti per l'integrazione del contraddittorio e assicurando, conseguentemente, il rispetto dei termini di cui agli artt. 71 e 73 c.p.a. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
I termini per la costituzione delle parti devono essere computati dalla data di inizio della pubblicazione dei pubblici proclami disposta per l'integrazione del contraddittorio.
art. 71 c.p.a.
Il rinvio è disposto in modo da consentire il rispetto dei termini processuali previsti per la fissazione e la trattazione dell'udienza.
art. 73 c.p.a.
Il rinvio deve assicurare il rispetto dei termini per il deposito di memorie e documenti prima dell'udienza pubblica.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo dispone l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, i termini processuali per la costituzione delle parti devono essere computati dalla data di inizio della pubblicazione, così da garantire l'effettività del contraddittorio.
- La trattazione della causa deve essere rinviata quando, a seguito dell'integrazione del contraddittorio, non siano ancora maturati i termini processuali necessari per la costituzione delle parti e per il deposito degli atti difensivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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