Sentenza del 17/04/2019 n. 2421 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - IRAP - Reato ex D.lgs. 74/2000 - Termini - Raddoppio - Ammissibilità - Limite
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007, emessi ai fini IRES e IRAP, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità di costi per circa 26,76 milioni di euro, qualificati come premi di efficientamento corrisposti da A.S. ad A.F. L'Ufficio riteneva tali costi privi di inerenza o comunque antieconomici. La questione decisiva concerneva anche la validità del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del D.P.R. 600/1973, invocato dall'Amministrazione in ragione di indagini penali. Tali indagini, tuttavia, riguardavano reati fallimentari, in particolare la bancarotta per dissipazione, e non reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia l'appello incidentale della società. Quanto all'IRAP, l'Agenzia aveva già annullato integralmente l'avviso, riconoscendo l'inapplicabilità del raddoppio dei termini a tale imposta; pertanto, su questo punto è venuta meno la materia del contendere. Quanto all'IRES, la Commissione ha ritenuto illegittimo l'accertamento perché notificato il 19 dicembre 2014, oltre il termine ordinario quinquennale, non potendo operare il raddoppio dei termini in assenza di una violazione comportante denuncia per un reato tributario. L'appello incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché proposto da una parte già integralmente vittoriosa in primo grado e comunque condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello dell'Ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973
In caso di violazione che comporti l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, i termini per l'accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.
Il raddoppio dei termini richiede l'emersione di una violazione tributaria riconducibile a uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000. Non è sufficiente la mera esistenza di un procedimento penale per reati estranei alla materia tributaria.
Art. 53, comma 3, D.P.R. 633/1972
Previsione analoga a quella dell'art. 43, comma 3, del D.P.R. 600/1973 in materia di IVA.
La medesima logica del raddoppio dei termini opera in ambito IVA, sempre in presenza di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia per reati tributari.
D.Lgs. 74/2000
Il decreto individua i reati tributari rilevanti ai fini del raddoppio dei termini. Reati fallimentari, come la bancarotta per dissipazione, non rientrano di per sé in tale categoria.
Art. 331 c.p.p.
La norma disciplina l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando vengono a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio. Ai fini del raddoppio, tale obbligo deve però riferirsi a uno specifico reato tributario previsto dal D.Lgs. 74/2000.
Corte costituzionale, sentenza n. 247/2011
La Corte ha ritenuto ragionevolmente giustificato il raddoppio dei termini quando emergano ipotesi di reato tributario previste dal D.Lgs. 74/2000, collegando l'estensione temporale dell'accertamento alla maggiore gravità delle violazioni fiscali.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non scatta per qualsiasi procedimento penale: è necessario che i fatti integrino, almeno astrattamente, uno specifico reato tributario previsto dal D.Lgs. 74/2000.
- Un procedimento penale per bancarotta o altri reati fallimentari, societari o patrimoniali non è sufficiente, da solo, a legittimare il raddoppio dei termini fiscali.
- Per l'IRAP, secondo l'orientamento richiamato nella sentenza, il raddoppio dei termini fondato sui reati tributari del D.Lgs. 74/2000 non è applicabile; l'Amministrazione deve quindi rispettare i termini ordinari.
- La verifica della tempestività dell'accertamento deve essere effettuata distinguendo ciascuna imposta e ciascun periodo d'imposta: l'eventuale raddoppio applicabile a un tributo non si estende automaticamente agli altri.
- Se l'avviso è notificato oltre il termine ordinario e non ricorrono i presupposti del raddoppio, l'Amministrazione è decaduta dal potere di accertamento e l'atto deve essere annullato.
- Una parte integralmente vittoriosa in primo grado, di regola, non può proporre un appello incidentale autonomo o condizionato per questioni già assorbite, salvo che sussista una concreta soccombenza su uno specifico capo della decisione.
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