Cassazione Civile, Ordinanza n. 23448/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Più lavoratori, in distinti ricorsi poi riuniti, avevano chiesto il pagamento di differenze retributive sostenendo di essere stati formalmente dipendenti di un'impresa di autotrasporto interposta, priva di licenza, mentre il vero datore di lavoro sarebbe stato il titolare dell'impresa individuale di autotrasporti. Avevano inoltre dedotto che le loro prestazioni erano state rese nell'ambito di rapporti tra tale impresa e una società di lavanderia industriale, aventi ad oggetto carico, trasporto e scarico di biancheria, rapporti che andavano qualificati come appalto di servizi di trasporto, con conseguente responsabilità solidale della committente ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003. Il Tribunale aveva accolto le domande, ma la Corte d'appello, valorizzando le allegazioni di causa, la qualificazione contrattuale come trasporto, la visura camerale e una precedente sentenza passata in giudicato tra parti diverse, aveva escluso l'appalto e respinto le domande verso la società committente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza precedente non poteva avere efficacia di giudicato nel presente giudizio, perché diversa per oggetto e parti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello considerato fatture che, a loro dire, dimostravano un corrispettivo unitario e quindi l'appalto; 3) violazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, insistendo sulla sussistenza di un appalto di servizi di trasporto e sulla conseguente responsabilità solidale della committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva attribuito alla precedente sentenza efficacia vincolante ex art. 2909 c.c., ma l'aveva legittimamente utilizzata come elemento di prova documentale insieme ad altri elementi (allegazioni dei lavoratori, contratto formalmente qualificato come trasporto, visura camerale). Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché i ricorrenti avevano censurato non l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma la mancata valutazione di documenti, senza trascriverli compiutamente né indicare come e quando fossero stati discussi; inoltre la doglianza mirava a una nuova valutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale si era attenuta al consolidato principio secondo cui vi è appalto di servizi di trasporto solo se le parti abbiano pianificato una serie di trasporti con disciplina e corrispettivo unitario, diretti a un risultato complessivo; il ricorso, invece, contrapponeva una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza evidenziare un vero vizio di sussunzione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al contributo unificato დამატիվo.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
La sentenza passata in giudicato, se non vincolante nel nuovo giudizio perché inter partes e petitum diversi, può comunque essere utilizzata come elemento di prova o prova documentale liberamente valutabile dal giudice di merito insieme agli altri elementi istruttori.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è consentito censurare la mancata considerazione di singoli documenti né sollecitare una diversa valutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulti, il modo e il tempo della sua discussione processuale.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
L'ammissibilità della censura richiede l'indicazione e la produzione degli atti/documenti rilevanti nei termini prescritti.
art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003
La responsabilità solidale del committente opera nell'appalto; se il rapporto è correttamente qualificato come contratto di trasporto e non come appalto di servizi di trasporto, tale responsabilità non sussiste.
art. 1655 c.c.
Richiamato per il distinguo tra appalto e trasporto: l'appalto di servizi di trasporto presuppone un'organizzazione di prestazioni continuative finalizzate a un risultato complessivo.
art. 1678 c.c.
È la norma di riferimento per il contratto di trasporto, usata come termine di raffronto nella distinzione rispetto all'appalto di servizi di trasporto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La soccombenza comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato, quando non fa stato nel nuovo giudizio per difetto di identità soggettiva e oggettiva, può essere legittimamente valorizzata come elemento di prova documentale; il giudice di merito deve però valutarla liberamente insieme agli altri elementi di causa.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di documenti in sé né la richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- Per configurare un appalto di servizi di trasporto non basta la mera ripetizione di trasporti: occorre che le parti abbiano programmato una serie di prestazioni continuative, con disciplina unitaria e corrispettivo unitario, orientate a un risultato complessivo nell'interesse del committente.
- La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 presuppone l'effettiva qualificazione del rapporto come appalto; se l'accertamento di merito lo ricostruisce come trasporto, la disciplina speciale non si applica.
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva nella contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie rispetto a quella effettuata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23325/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23326/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23330/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23351/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23403/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2023 del 01/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →